RELAZIONE SINTETICA SULLE VICENDE GIUDIZIARIE RELATIVE ALLA MADONNINA - AVV. BRUNO FORESTIERI
Come da richiesta di Sua Eccellenza mons. Girolamo Grillo,
svolgo una breve e sintetica relazione della vicenda giudiziaria
che ha visti protagonista Fabio Gregori e la Madonnina.
L’attività professionale di avvocato nel campo penale comporta,
alcune volte, l’affrontare vicende di particolare gravità o complessità.
Per conseguenza, al fine di rispettare il giuramento effettuato
all’inizio della professione forense, consistente nell’adempiere ai
doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione, l’avvocato
deve, nel rispetto dell’impegno alla difesa del proprio Assistito e
pure nel pieno rispetto delle norme deontologiche, essere in
grado di utilizzare le sue conoscenze in materia giuridica senza
farsi influenzare da agenti esterni quali l’opinione pubblica, con
dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione
che è chiamato ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.
Purtuttavia, la vicenda della Madonnina di Civitavecchia seppure
«prima facie» scevra di qualsiasi elemento che consentisse
di definirla grave o complessa, comportò, invece, non solo la
necessità di approfondimenti nella materia squisitamente giuridica
ma anche nel campo della medicina-legale.
L’insieme di alcuni elementi rappresentati dagli sviluppi giudiziaria
della vicenda, dalla delicatezza delle questioni trattate,
dall’atteggiamento dichiaratamente ostile assunto dalla Procura
della Repubblica [da considerarsi più volte, ad avviso dello scrivente,
in violazione alle norme concordatarie dei Patti
Lateranensi] uniti al necessario prudente atteggiamento
dell’Autorità Ecclesiastica comportò per il sottoscritto la consapevolezza
di dover assistere professionalmente e congiuntamente
sia la Famiglia Gregori sia - e senza aver mai ricevuto alcun
mandato - Sua Eccellenza il Vescovo di Civitavecchia in persona
e per Quanto Egli rappresenta.
La vicenda giudiziaria si è, inizialmente, snodata con una
scansione temporale frenetica e con attività giudiziarie sicuramente
eccessive.
A seguito della diffusione da parte dei mass media della notizia
delle avvenute lacrimazioni della Madonnina avvenute nel
giardino della casa di Fabio Gregori, la Polizia di Stato, in risposta
ad una nota alla Procura della Repubblica di Civitavecchia,
richiedeva l’emissione di un provvedimento di perquisizione
domiciliare.
In data 10 marzo 1995 in ottemperanza del decreto emesso dal
Pubblico Ministero della Procura di Civitavecchia vengono
effettuate, contemporaneamente, da parte di Agenti, Ispettori
ed Agenti della Polizia, le perquisizioni a casa dei 4 fratelli
Gregori e della sig.ra Dell’Anno Enrica madre degli stessi.
Per le perquisizioni vengono impiegati più di dieci poliziotti.
All’esito della perquisizione non veniva rinvenuto assolutamente
nulla.
A tale prima attività investigativa che, per quanto si dirà dopo,
appare già sicuramente eccessiva tenuto conto sia del reato contravvenzionale
di abuso della credulità popolare ipotizzato dalla
Procura della Repubblica, sia di alcune prime attività di indagine
svolte, seguiranno presso il Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Civitavecchia, in data 14 marzo 1995 l’interrogatorio
di Gregori Fabio; in data 15 marzo 1995 gli interrogatori
di Gregori Enrico, Gregori Pietro, Gregori Salvatore, Accorsi
Anna Maria, Frasca Maria Caterina, Dott. Natalini Umberto,
Morachioli Luigi, Dell’Anno Loredana, Brancaleoni
Giuseppina, Murgia Aldo ed in data 16 marzo 1995 gli interrogatori
di Padre Pablo, Rubolotta Fabio e Dell’Anno Luana. Sin
dal primo atto di indagine Fabio Gregori, come i suoi familiari
avrebbero potuto nominare un avvocato difensore di fiducia. Ma
né Fabio Gregori né gli altri familiari ritennero di effettuare alcuna
nomina di avvocato per il sol fatto che nella loro innocente
ingenuità ritenevano di essere in presenza di un fatto miracoloso
quale la lacrimazione della Madonnina, che certo non violava
alcuna legge dello Stato.
Né la Procura della Repubblica o la Polizia di Stato invitano
Fabio Gregori a nominare un difensore.
E così, in assenza di un difensore, la Procura della Repubblica
va avanti senza neppure nominare un difensore d’ufficio, e senza
iscrivere Fabio Gregori, i suoi fratelli o altri nel registro degli
indagati, ed in data 27 marzo 1995, nomina consulenti tecnici
nelle persone del Prof. Giancarlo Umani Ronchi, del Prof.
Angelo Fiori e del Dott. Aldo Spinella cui in data 28 marzo 1995
conferisce, ai sensi dell’art. 359 c.p.p., l’incarico di accertare se
le tracce ematiche presunte come riscontrabili sulla statua raffigurante
l’effige della Madonna siano: a) riferibili a sangue umano;
b) il sesso cui si riferisca il sangue; e) principali polimorfismi del
DNA. Ai consulenti viene anche chiesto di accertare, previi esami
radiologici eventuali strutture interne alla statua.
La suddetta Consulenza Tecnica veniva effettuata come
Consulenza del Pubblico Ministero e, in tale forma, l’indagato
non doveva venire portato a conoscenza delle attività dei
Consulenti. Sia consentito al sottoscritto, in questa sede, come
già effettuato nelle carte processuali, avanzare una critica all’operato
della Procura della Repubblica.
Orbene, sia per l’esiguità delle tracce di sangue sia per la delicatezza
e, certamente, irripetibilità delle analisi, la Procura della
Repubblica avrebbe dovuto procedere con le forme dell’accertamento
tecnico non ripetibile che consente all’indagato ed al suo
difensore di nominare un proprio Consulente Tecnico di parte.
Occorre, a questo punto, ricordare e sottolineare la circostanza
che siamo nel 1995 e la «mappatura» del DNA non è ancora
stata eseguita completamente. Solo nel corso dell’anno 2003
ossia ben otto anni dopo gli scienziati americani annunciano l’intervenuta
individuazione di tutti i polimorfismi contenuti nel
DNA. Ritornando alla vicenda giudiziaria, si arriva alla richiesta
del P.M. dott. Larosa di sequestro preventivo della Madonnina ai
sensi dell’art. 321 c.c.p. in data 6 aprile 1995.
E in quella richiesta che si ipotizza, addirittura, il reato di associazione
a delinquere!
Nella stessa data del 6 aprile 1995 il G.I.P. dr. Massimo
Michelozzi emetteva il decreto di sequestro preventivo della
Madonnina che veniva eseguito presso la casa del Vescovo.
In data 7 aprile 1995 avviene la notifica del sequestro a
Gregori Fabio che nomina difensore lo scrivente Avv. Bruno
Forestieri. Ricordo ancora la telefonata che mi fece lo stesso
giorno Fabio Gregori.
Mi trovavo il 7 aprile 1995 negli Uffici del Procuratore
Antimafia di Catanzaro per presenziare al coordinamento delle
attività di indagine relativamente ad un procedimento penale che
mi vedeva impegnato come difensore nel capoluogo Calabro,
quando venni raggiunto al telefono cellulare da Fabio Gregori
che, con profonda angoscia, mi comunicava la notifica del
sequestro della Madonnina - già eseguito il giorno prima.
Cercavo di tranquillizzare Fabio Gregori ma alla luce dell’avvenuto
sequestro, prendevo commiato dai miei interlocutori e
riuscivo a prendere un volo aereo nel pomeriggio per rientrare a
Civitavecchia ed iniziare a svolgere le attività difensive.
La stampa nei giorni seguenti riportò frasi dell’allora
Procuratore della Repubblica Dott. Albano che giustificò la
richiesta di sequestro della Madonnina con la necessità di «evitare
che ventimila invasati seguissero in pellegrinaggio una statua
di gesso».
Ma la necessità di impugnare nel più breve tempo possibile il
provvedimento di sequestro mi portò a depositare il 10 aprile
1995 l’istanza di Revoca del sequestro presso il Tribunale della
Libertà di Roma ossia dopo soli tre giorni dalla notifica.
Il termine di legge previsto per il ricorso al Tribunale della
Libertà per impugnare un provvedimento di sequestro è di 10
giorni ma l’approssimarsi della Santa Pasqua mi spinse ad accelerare
al massimo i tempi.
Con comunicazione della Cancelleria del 14 aprile 1995 il
Tribunale della Libertà fissò l’udienza per la discussione del
ricorso per il 21 aprile 1995.
Ma il 18 aprile 1995, subito dopo la Santa Pasqua, intervenne
la revoca del sequestro da parte dello stesso P.M. che aveva
richiesto il provvedimento con restituzione della Madonnina.
Ovviamente, essendo intervenuto il dissequestro da parte dello
stesso P. M. che lo aveva richiesto, all’udienza del 21.04.1995 il
Tribunale della Libertà non poté far altro che prendere atto dell’intervenuto
dissequestro.
L’intervenuto dissequestro e la sua motivazione avevano
lasciato intendere che gli accertamenti investigativi avevano
escluso qualsiasi manipolazione della Madonnina e lasciavano
presagire la prossima definizione dell’iter giudiziario.
Ma ecco che il 29 aprile 1995 Fabio Gregori, i suoi fratelli, un
suo nipote minorenne e suo zio Pietro vengono raggiunti da un
telegramma contenente l’invito a presentarsi per eseguire il prelievo
del sangue disposto dalla Procura della Repubblica, da
parte del Dott. Saladini.
Appena Fabio Gregori mi portò a conoscenza della predetta
richiesta, convocai una riunione presso il mio studio con tutti i
fratelli Gregori.
Illustrai a tutti i fratelli quale poteva essere il fine della richiesta
e le insidie che si nascondevano dietro la stessa.
In effetti, non avendo partecipato né io né un nostro consulente
agli accertamenti ematici e considerata la esigua quantità di
sangue che avrebbe impedito una qualsiasi contro-analisi di verifica,
consigliai ai fratelli Gregori di non sottoporsi al prelievo.
Ma, al di là di quanto sopra detto, vi era un altro e più rilevante
problema da affrontare.
Mi riferisco alla presunta analisi del D.N.A. Da molti anni sui
quotidiani o nelle trasmissioni televisive, si parla del D.N.A.
Informazioni errate hanno portato a ritenere chiunque che, attraverso
l’esame del D.N.A., si può identificare l’autore di qualsiasi
reato.
Perché dico informazioni errate?
Per una serie di motivi.
Nel caso della Madonnina mi trovavo di fronte alle seguenti
anomalie: non avevo potuto partecipare, attraverso un mio
Consulente, all’esame del sangue prelevato sulla Madonnina e
all’isolamento del D.N.A.; sulla stampa, precisamente sul quotidiano
«L’Avvenire» di domenica 16.04.1995 era apparso in un
articolo, non mai smentito, che riportava l’intervista al Prof.
Umani Ronchi che affermava che né lui né il Prof. Fiori avevano
ancora eseguito alcuna analisi, mentre con lettera del
07.04.1995 il Dott. Spinella della Criminalpol (il terzo
Consulente del P.M.) aveva comunicato al Procuratore della
Repubblica gli esiti preliminari degli esami stessi!
In presenza di tali anomalie, considerato che all’epoca non era
stata ancora eseguita la totale mappatura del D.N.A., e senza
avere ancora i risultati finali degli esami, era abbastanza evidente
che il prelievo del sangue ai fratelli Gregori poteva rivelarsi
una trappola micidiale.
In effetti, debbo dire che la mia intuizione fu esatta.
Solo dopo oltre un anno potei venire in possesso degli esami sul
D.N.A. del sangue prelevato sulla Madonnina - sottoposti a
segreto istruttorio - ed emerse che i Consulenti avevano isolati
solo 5 polimorfismi comuni al 95% della popolazione mondiale.
Ove fosse stato effettuato il prelievo del sangue a tutti i cittadini
di Civitavecchia e confrontati i risultati con quelli del sangue
della Madonnina, tutti sarebbero stati ritenuti compatibili!
E si sa. È mestiere della stampa sensazionalizzare gli eventi.
Ed un comune cittadino potrebbe effettuare una distinzione tra
le parole compatibilità ed identità?
In poche parole, non potevo correre il rischio di far «sbattere»
un innocente in prima pagina - in quanto Fabio Gregori, come il
95% dei cittadini di Civitavecchia poteva avere il sangue compatibile
con quello della Madonnina - né, cosa ancora peggiore,
potevo consentire di attaccare la Sacra Romana Chiesa e per
Essa S.E. il Vescovo di Civitavecchia che aveva già dichiarato
pubblicamente l’intervenuta lacrimazione nelle sue mani.
Si imponeva quindi, una reazione sul piano giudiziario.
All’esito del formalizzato rifiuto al prelievo del sangue, in
data 30 maggio 1995 notificata a Fabio Gregori il 02.06.1995, il
P.M. avanza al Giudice per le Indagini Preliminari, una richiesta
di incidente probatorio
«allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti
delle persone di cui al provvedimento di quest’Ufficio del 18-
27.04.95, con conseguente comparazione dei polimorfismi genetici
riscontrati nel materiale ematico esistente sulla statua raffigurante
la Madonna e di cui alla Consulenza depositata il 27/05 scorso, l’eventuale
identità delle tracce ematiche suddette».
Posso dire, che la mia intuizione difensiva con la quale avevo
consigliato ai fratelli Gregori di non sottoporsi a prelievo ematico
era risultata esatta per due motivi.
Primo, perché la consulenza sul sangue prelevato sulla
Madonnina era stata depositata, e quindi eseguita, un mese dopo
la richiesta di prelievo del sangue ai fratelli Gregori.
E, secondo, perché si voleva verificare attraverso la
Consulenza l’eventuale identità del sangue che non avrebbe mai
potuto essere dichiarata [sia perché la mappatura dei polimorfismi
e dei genotipi del D.N.A. è stata completata - forse neppure
definitivamente -nell’anno 2003, sia perché con i soli cinque
polimorfismi comuni al 95% della popolazione mondiale sarebbe
sortito un giudizio di compatibilità], ma che avrebbe certamente
concluso con un giudizio di piena compatibilità.
La stampa avrebbe enfatizzato la notizia e Fabio Gregori e
S.E. il Vescovo sarebbero diventati, rispettivamente, un imbroglione
e un visionario!
NON POTEVO PERMETTERE LA MANIPOLAZIONE
DELLA REALTÀ.
Ovviamente, più volte ho provveduto a relazionare sia S.E. il
Vescovo sia la Commissione teologica al fine di portare a conoscenza
le motivazioni delle mie perplessità e la scelta operata da
Fabio Gregori e dai suoi fratelli che, comunque, si sarebbero sottoposti
a qualsiasi esame a richiesta delle Autorità Ecclesiastica
anche se, sicuramente, più inquisitoria di quella Giudiziaria
Ordinaria.
Con provvedimento del 15 giugno 1995 il G.I.P. Dr. M.
Michelozzi. Emetteva ordinanza di ammissione di incidente probatorio
per l’udienza del 04.07.1995, riservando alla detta udienza di
provvedere coattivamente al prelievo ematico dei fratelli Gregori,
del loro zio Pietro e del figlio minore di uno dei fratelli.
In data 03 luglio 1995, deposito, allora, memoria con la quale
eccepisco che l’ordinanza di incidente probatorio è viziata da
nullità assoluta ed illegittima per i seguenti motivi:
1a) NULLITÀ ex art. 178 lett. c) c.p.p. con riferimento agli
artt. 61 e 99 c.p.p. per omissione della notifica della richiesta del
p.m. di incidente probatorio al difensore.
lb) NULLITÀ ex art. 178 lett. a) con riferimento all’art. 21
c.p.p. per incompetenza per materia del G.I.P. presso il
Tribunale;
lc) NULLITÀ ex art. 181 2° co. Lett. a) e 3° co. per omissione
della specificazione della ragioni della rilevanza della prova
per la decisione dibattimentale.
ILLEGGITTIMITÀ dell’ordinanza:
2a) ILLEGGITTIMITÀ per la violazione dei principi costituzionali
in tema di libertà personale (art. 13 Cost.), in tema di prestazione
personale (art.23 Cost.) in tema di diritto alla salute (art.
32 Cost.) anche in relazione alla libertà di fede religiosa (art. 19
Cost.) ed inesistenza di espressa norma processuale.
2b) ILLEGITTIMITÀ per violazione dell’art. 24 4° co. Cost.
E quindi, faccio richiesta di trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale per l’esame della compatibilità degli articoli 131,
224 e 378 del c.p.p. con l’articolo 13 della Costituzione nella
parte in cui non prevedono che i poteri coercitivi del Giudice e
del P.M. debbano essere limitati agli Istituti Processuali relativi
alla compressione del diritto di libertà già individuati dal codice
di rito e degli artt. 220, e 359 del c.p.p. con l’art.24 della
Costituzione nella parte in cui non prevedono che i due istituti
dell’accertamento tecnico e della perizia non possano essere disposti
per il confronto con le risultanze di altri precedenti accertamenti
tecnici o perizie irripetibili disposte dal P.M. alle quali
non sia stata posta in grado di partecipare il difensore dell’indagato
o dell’imputato.
Il G.I.P. si riservava e con provvedimento del 20 luglio 1995,
a scioglimento della riserva, il G.I.P. Dr.ssa Izzo, che sostituiva
il G.I.P. Dr. Michelozzi, rigettava le mie eccezioni e rinviava al
3 ottobre 1995.
Il 03 ottobre 1995 si svolgeva l’udienza in Camera di
Consiglio innanzi al G.I.P. per il richiesto incidente probatorio.
Anche in tale udienza ribadivo le eccezioni già mosse e il
G.I.P. Dr. M. Michelozzi.si riservava nuovamente in data 13
dicembre 1995, a scioglimento della riserva il G.I.P. accoglieva
le mie eccezioni con trasmissione atti alla Corte Costituzionale.
Il 9 luglio 1996, la Corte Costituzionale, accogliendo le mie
eccezioni, dichiara illegittimità costituzionale dell’art. 224 del
Codice di Procedura Penale, dichiarando, quindi, l’illegittimità
della pretesa della Procura della Repubblica di procedere ad un
prelievo coattivo del sangue.
A seguito del ritorno del fascicolo alla Procura di
Civitavecchia, alla luce dell’inerzia investigativa, il 3 ottobre
1997 deposito la prima richiesta di archiviazione.
Il procedimento a carico di Fabio Gregori sarà però tenuto in
piedi senza alcun motivo sino al 16.10.2000 con ipotesi di reato
gravissima quale l’associazione per delinquere!
Ed è il G.I.P. Dr. Castaldo che nell’archiviare il procedimento,
motivando il suo provvedimento afferma:
«Le lacrimazioni notate da altre persone informate sui fatti (e tra
esse il Comandante della Polizia Municipale di Civitavecchia,
agenti di Polizia penitenziaria e di Polizia di Stato) debbono ricondursi
o ad un fatto di suggestione collettiva o ad un fatto soprannaturale
su cui questa Autorità Giudiziaria nulla può dire in positivo
o negativo, dovendosi di contro realisticamente escludere l’ipotesi
delle dichiarazioni mendaci stante la difficile ipotizzabilità di
accordi criminosi - tra l’altro anche pubblici ufficiali - che in buona
parte non si conoscono tra loro»,
dando così atto della assoluta estraneità di Fabio Gregori da
qualsiasi ipotesi di reato.
Non spetta al sottoscritto valutare la propria opera professionale,
in quanto così facendo si correrebbero molti rischi.
Ma, la difesa dell’onorabilità di S.E. il Vescovo e della
Famiglia Gregori che ha portato allo scontro, che non esito a
definire epocale, sostenuto con la Procura della Repubblica, ed i
risultati raggiunti con l’archiviazione del procedimento, mi consentono
di affermare con grande serenità di aver rispettato quel
giuramento fatto all’inizio della mia professione nell’interesse
superiore della Giustizia.
Civitavecchia, li 04.01.2005
Avv. Bruno Forestieri