Padre Raimondo Marchioro
Francescano conventuale
La confessione sacramentale
(Studio sul sacramento)
INTRODUZIONE
Lasciamo
ai competenti l'esame dei fenomeni socio-culturali odierni e la conseguente
formulazione di previsioni, del resto facili, del rapido progredire della crisi
dei valori di questa società di fine millennio.
Osservando il nostro mondo cristiano non possiamo non costatare una corsa sfrenata
all' edonismo, alla soddisfazione di ogni desiderio senza alcun discernimento
e valutazione dei limiti stabiliti da Dio all'uomo, senza alcun senso di giustizia
nei riguardi delle ansie e delle sofferenze dei fratelli. Tutto ciò ha
creato il radicale rovesciamento degli atteggiamenti individuali e sociali nei
singoli e nelle istituzioni, prima fra tutte nella famiglia. Si nota così
un pauroso diffondersi del paganesimo e una lenta, ma costante caduta del vero
senso cristiano del peccato.
Si è arrivati a tale situazione perché con sconcertante superficialità
si presta troppo facilmente ascolto ai mezzi di comunicazione e ai miti della
cultura, sia ecclesiastica che laicale che stanno mutando lentamente gli eterni
orizzonti di giustizia e di carità e i valori fondamentali della vita
dell'uomo.
In questo ambiente, troppo umano e poco spirituale, non fa meraviglia se, come
molti altri elementi religiosi, anche il sacramento della confessione, che si
fonda unicamente nel soprannaturale, è entrato in crisi e le lunghe file
di fedeli che un tempo affollavano i confessionali, ora si assottigliano a vista
d'occhio.
Riflettendo sulla mia lunga esperienza di confessore e di studioso per tanti
anni nella Congregazione dei Sacramenti, ho ritenuto doveroso "portare
la mia goccia al mare", offrendo il mio contributo ai fedeli e ai sacerdoti
confessori per mettere in evidenza la bellezza e la grandezza di questo sacramento
e per collocarlo nel valore che Cristo gli ha dato nella vita della Chiesa,
essendo un prezioso strumento di progresso spirituale sulla via della santità.
E' un grande male sottovalutare questo canale di grazia, perché la sua
mancanza fa intiepidire l'amore verso Dio e il prossimo, facendo aumentare nell'individuo
l'egoismo, l'edonismo, il neo-paganesimo.
Ho diviso il lavoro in due parti: la prima è riservata ai penitenti,
i quali hanno a portata di mano tutti gli elementi richiesti per fare una buona
confessione; la seconda è utile per i sacerdoti confessori, i quali trovano
in forma sintetica tutti quegli insegnamenti richiesti per amministrare adeguatamente
il Sacramento della Penitenza.
Nella
prima parte viene spiegato il significato della confessione, mettendo in luce
la sua sacramentalità e ricordandone il fine: cancellare il peccato e
donare o aumentare la grazia santificante. Viene provata l'istituzione divina
del sacramento, consegnato alla Chiesa, che, con una certa severità,
l'ha donato ai fedeli, nei primi tempi, e tracciato la sua evoluzione lungo
i secoli.
Sono presentate le tre attuali forme di celebrazioni liturgiche, insegnando
sempre ai fedeli gli elementi necessari per fare una buona confessione. E' inoltre
studiata nei particolari, per la sua capitale importanza, l'accusa dei peccati
e l'assoluzione sacramentale.
Nella seconda parte viene trattato tutto ciò che riguarda il sacerdote
confessore, la giurisdizione richiesta e i suoi doveri verso i penitenti.
Poiché questa attività pastorale è piuttosto complessa
e delicata, vengono proposte delle linee di comportamento verso alcune categorie
particolari di penitenti, che richiedono un trattamento speciale, e si stabiliscono
le norme per impartire l'assoluzione. Si considerano, infine, i rapporti tra
la Confessione e la S. Comunione. Si conclude la fatica con le indulgenze, che
servono per espiare i peccati, già perdonati nel sacramento.
Questo volumetto è destinato a tutti i fedeli cristiani che desiderano
prepararsi bene a ricevere con efficacia il sacramento della confessione e a
tutti i sacerdoti confessori che vogliono amministrare dignitosamente tale sacramento:
essi, infatti, in queste pagine troveranno, in sintesi, le norme teologiche
e giuridiche richieste per compiere con la debita diligenza il proprio dovere
di ministri di Dio.
E' un libretto che presento senza pretese: volutamente ho scelto uno stile scarno,
semplice, accessibile a tutti, che mira solo all'essenzialità.
Voglio augurarmi che questo mio modesto lavoro possa aiutare i penitenti e i
confessori a comprendere meglio e ad apprezzare di più il sacramento
del perdono, che, utilizzato con maggior frequenza ed efficacia, possa servire
a camminare più speditamente sulla via della perfezione e della santità.
Anch 'io ho portato il mio piccolo contributo per rialzare le sorti di questo
valido strumento di grazia, perché possa prendere il posto che gli spetta
nella vita della Chiesa, che sta preparandosi al grande Giubileo del 2000.
1) Che cos' è la Confessione Sacramentale
La Confessione Sacramentale (si chiama anche penitenza o riconciliazione o, semplicemente, confessione) è un vero e proprio sacramento istituito da GesùCristo, per mezzo del quale, a debite condizioni, vengono rimessi i peccati commessi dopo il Battesimo (Cfr. C.C.C. 1420-1498).
Per Confessione Sacramentale non si deve intendere qualsiasi confessione o colloquio avuto con qualcuno, magari psicologo, o la rivelazione dei propri segreti o problemi manifestati a qualche amico, anche sacerdote, ma la vera accusa dei propri peccati, fatta al sacerdote confessore con l'intenzione di ricevere da lui l'assoluzione sacramentale al fine di ottenere il perdono di Dio.
La confessione è un sacramento, Cioè un canale di grazia e, per la sua entità e per il suo significato, si può definire anche con altri nomi:
sacramento
della conversione, perché ogni confessione deve essere una vera
conversione;
sacramento della penitenza, perché la penitenza è un
elemento necessario per fare una buona confessione e quindi operare in sé
una vera conversione;
sacramento
della confessione, perché il penitente deve manifestare al sacerdote
confessore i propri peccati, e anche perché una "confessione"
è un riconoscimento di essere peccatori e quindi si avverte il bisogno
di chiedere misericordia al Signore;
sacramento del perdono, perché attraverso l'assoluzione del
sacerdote Dio concede al penitente il perdono dei peccati;
sacramento della riconciliazione, perché in questo sacramento avviene
la riconciliazione del peccatore con Dio (2 Coro 5, 20), (Cfr. C.C.c. 1423-1424).
Le condizioni indispensabili, richieste per ottenere la remissione dei peccati, commessi dopo il Battesimo, sono: il pentimento dei peccati, il fermo proposito di evitarli in avvenire, la debita accusa fatta al sacerdote confessore e l'accettazione della penitenza da lui imposta con la sua assoluzione sacramentale.
Nel
sacramento della confessione vengono rimessi i peccati commessi dopo il Battesimo,
quelli invece commessi prima vengono cancellati dal sacramento del Battesimo.
Se però il Battesimo di un adulto è stato ricevuto senza le debite
disposizioni (fede, pentimento e proposito), i peccati commessi prima verranno
rimessi quando sarà rimosso l'ostacolo e cioè quando subentreranno
le debite disposizioni.
Tali peccati poi non saranno materia di accusa nella Confessione Sacramentale.
2) Il Sacramento della Confessione
1)
La nozione di sacramento
Il sacramento è un segno (cosa-azione) sensibile che, per istituzione
di Gesù Cristo, ha la virtù di significare e di produrre la grazia
santificante.Il concetto di sacramento comprende quattro elementi:
1 - un segno esterno che si possa percepire con i sensi;
2 - l'istituzione da parte di Gesù Cristo;
3 - questo segno sensibile significa la grazia santificante;
4 - questo segno sensibile, naturale è efficace e produce un effetto
soprannaturale, cioè la grazia santificante.
La confessione o penitenza è un vero e proprio sacramento distinto dal
Battesimo (Cfr. Conc. Trid.: OS. 1701 e 1702).
2)
II segno sensibile del sacramento della confessione
Per formare il sacramento della confessione (e così per tutti gli altri)
si richiedono tre elementi, che il vecchio, ma sempre valido, catechismo di
S. Pio X chiama: materia, forma e ministro.
1 - La materia, cioè una cosa sensibile, ma solamente quella stabilita,
per es. acqua naturale, olio, pane e vino; non qualsiasi azione sensibile, ma
solo quella determinata.
La materia della confessione si ha negli atti del penitente: dolore, proponimento,
accusa dei peccati e accettazione della penitenza; questi vengono detti dai
teologi, seguaci di S. Tommaso, quasi materia, poiché in essi manca una
sostanza corporea (Cfr. Conc. Trid.: OS. 914; C.c.c. 1450-1460).
2 - La forma, cioè la pronuncia di alcune parole, stabilite da Cristo
direttamente o dalla Chiesa, parole che, unite alla materia, formano un unico
segno sacramentale.
La forma essenziale della Confessione si ha nelle parole dell' assoluzione sacramentale
"lo ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo".
3 - Il ministro è il sacerdote confessore, che assolve a nome di Cristo
e della Chiesa, fornito anche della debita giurisdizione, a norma dei canoni
969, par. I e 2 e 967, par. 2.
Perché il sacramento sia valido, nel ministro non si richiede né
lo stato di grazia né la fede, ma è sufficiente che compia il
rito nella forma prescritta e che abbia l'intenzione di fare ciò che
intende la Chiesa.
3)
La confessione è un sacramento dei morti
I sacramenti si dividono in sacramenti dei morti e sacramenti dei vivi.
I
sacramenti dei morti sono il Battesimo e la Penitenza.
I sacramenti dei vivi sono la Cresima, l'Eucaristia, l'Unzione degli infermi,
l'Ordine e il Matrimonio.
Si chiamano sacramenti dei morti, perché coloro che li ricevono, benché
vivi fisicamente, sono generalmente morti alla vita soprannaturale per il peccato
mortale. Questi sacramenti cancellano il peccato e conferiscono la grazia santificante
(Grazia prima), che è la vita dell'anima.
Si
chiamano sacramenti dei vivi, perché chi li riceve deve essere già
vivo alla grazia e non in peccato mortale. In caso eccezionale anche i sacramenti
dei vivi possono concedere la grazia prima, quando per es. uno riceve un sacramento
dei vivi e dimentica di aver commesso un peccato mortale del quale ha un pentimento
generale, questo gli cancella il peccato e gli conferisce la grazia prima.
Si deve ancora ricordare che chi riceve un sacramento dei vivi, sapendo di non
essere in grazia di Dio, commette un grave peccato di sacrilegio.
4) Efficacia del sacramento della Confessione
La Confessione e tutti gli altri sacramenti, per volere di Gesù Cristo,
oltre che significare la grazia, la producono e la concedono a coloro che li
ricevono senza porre impedimenti, fra i quali il più importante, dal
punto di vista soggettivo, è il rifiuto del sacramento, cioè avere
la volontà di non riceverlo.
Nel sacramento della Confessione, e in tutti gli altri, esiste un impedimento
quando manca o è gravemente difettoso, qualche elemento essenziale nelle
parti che costituiscono il sacramento e cioè nella materia (per la Confessione:
quasi-materia) nella forma e nel ministro.
I sacramenti sono vere cause efficienti della grazia anche se sono cause strumentali:
essi operano in forza
dell' oggettivo compimento del rito sacramentale per propria ed intima efficacia,
ricevuta da Gesù Cristo ("ex opere operato").
3) Il Peccato
1)
La nozione
Il peccato (c.c.C. 1846-1876) è un'offesa fatta a Dio, trasgredendo la
sua legge.
E' chiaro che tale offesa è relativa alla conoscenza che ciascuno ha
di Dio e alla maggiore o minore responsabilità del disordine commesso
con la trasgressione della legge.
CosÌ, per esempio, diversa è la gravità dello stesso peccato
commesso da un ragazzo o da un adulto ignorante o da un teologo o da un'anima
favorita dalla grazia.
2) La divisione
I peccati possono essere distinti secondo il loro oggetto, come si fa per ogni
atto umano: il peccato, infatti, perché sia tale, deve essere un vero
atto umano.
Il
peccato può essere originale e attuale
Il peccato originale (C.C.c. 385-421) è il peccato commesso da Adamo
come capo di tutta l'umanità, e da lui passa a ciascun uomo, in quanto
figlio suo, e, come tale, lo contrae per generazione naturale.
Il peccato attuale (o personale) è quello che è commesso volontariamente
da chi ha raggiunto l'uso di ragIOne.
Tale peccato si può commettere in quattro modi:
1. con i pensieri;
2. con le parole;
3. con le opere;
4. con le omissioni; e tutto questo può avvenire contro Dio, contro il
prossimo o contro noi stessi.
Il peccato attuale (o personale) può essere mortale o veniale
3) Il peccato mortale
Il peccato mortale è una disubbidienza alla legge di Dio in materia grave,
compiuta con piena avvertenza della mente e deliberato consenso della volontà,
contro la Chiesa, Corpo Mistico di Cristo.
Affinché il peccato sia mortale è necessario che l'atto compiuto
sia veramente un atto umano, e cioè che proceda dalla libera volontà
dell'uomo, il quale avverta chiaramente la bontà o la malizia dell'atto.
Solo allora l'uomo diventa responsabile e autore del suo atto, buono o cattivo,
degno di premio o castigo. E' una grave mancanza di amore di Dio.
4)
Requisiti per il peccato mortale
Per definire un peccato mortale si richiedono tre elementi:
1. la materia grave, cioè una grave trasgressione della legge;
2. la piena avvertenza della mente;
3. il deliberato consenso della volontà.
1 - La materia grave, cioè la trasgressione grave di una legge divina
o umana, ecclesiale o civile. Diciamo qui di seguito le principali e più
comuni trasgressioni gravi di tali leggi.
- Negare o dubitare dell'esistenza di Dio o di qualche verità di fede
insegnata dalla Chiesa.
- Bestemmiare Dio, la Madonna o i Santi, proferendo, anche mentalmente, titoli
ed espressioni ingiuriose.
- Non partecipare alla S. Messa alla domenica o nelle feste di precetto senza
alcun motivo grave, ma solo per pigrizia, negligenza o cattiva volontà.
- Trattare in modo gravemente offensivo i propri genitori o i propri superiori.
- Uccidere una persona o ferirla gravemente.
- Procurare direttamente l'aborto.
- Commettere atti impuri: da soli con la masturbazione o in compagnia nella
fornicazione, nell' adulterio, nell' omosessualità o in qualsiasi altra
specie di impurità.
- Impedire, in qualsiasi maniera, la concezione, nel compimento dell' atto coniugale.
- Rubare
oggetti o beni altrui di valore rilevante o sottrarli con l'inganno e il raggiro.
- Defraudare il fisco per una somma molto consistente.
- Recare un grave danno fisico o morale ad una persona con la calunnia o con
la bugia.
- Coltivare pensieri e desideri impuri di quanto è proibito dal sesto
comandamento.
- Compiere gravi omissioni nell' adempimento del proprio dovere.
- Ricevere un sacramento dei vivi (Cresima, Eucarestia, Unzione degli Infermi,
Ordine e Matrimonio) in peccato mortale.
- Ubriacarsi o drogarsi in forma grave fino a pregiudicare le facoltà
della ragione.
- Tacere in confessione, per vergogna, qualche peccato grave.
- Causare scandalo al prossimo con azioni e atteggiamenti di pesante gravità.
2 - La piena avvertenza della mente, ovvero sapere e stimare che quello che
si sta per fare o per omettere è gravemente proibito o comandato, andare
cioè contro la propria coscienza.
3 - Il deliberato consenso della volontà, cioè il voler fare od
omettere deliberatamente ciò che si sa con chiarezza che è un
male grave, che, oggettivamente, è un peccato mortale.
Per avere un peccato mortale, è necessario che questi tre elementi esistano simultaneamente in un'azione peccaminosa. Se manca anche uno solo di questi, o addirittura una parte di uno solo, per esempio non c'è l'avvertenza, oppure non c'è il pieno consenso, non abbiamo più il peccato mortale.
5)
Effetti del peccato mortale
1 - Il peccato mortale priva l'anima della grazia santificante, che è
la sua vita. Si chiama mortale perché rompe la relazione vitale con Dio.
2 - Il peccato mortale separa Dio dall'anima, la quale è tempio della
SS. Trinità, quando è in possesso della grazia santificante.
3 - Il peccato mortale fa perdere all'anima tutti i meriti, acquistati in passato,
finché viveva in grazia di Dio: vengono resi inefficaci.
"Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate..." (Ez. 18,24).
4 - Il peccato mortale toglie all'anima la capacità di compiere opere
meritorie per il paradiso.
5 - Il peccato mortale rende l'anima degna dell'inferno: chi muore in peccato
mortale va all'inferno per tutta l'eternità.
Chi, una volta per sempre, ha scelto Dio come supremo e unico Bene della vita,
può rendersi colpevole di un vero peccato mortale, commettendo un'azione
grave, oggettivamente contraria alla sua legge e, in caso di morte, meritare
l'inferno, perché la sua scelta, per quanto sincera ed efficace, non
può mai essere così radicale e definitiva da impedire di farne
un'altra capace di annullare la precedente.
La possibilità della perversione - finché si vive - è pari
a quella della conversione, anche se questa rende quella più difficile,
quando è più totale e decisa. Solo dopo la morte la decisione
presa durante la vita sarà irrevocabile.
Il suddetto pensiero viene confermato dalla Sacra Scrittura del A.T. in Ezechiele
18,21-28.
6) Come si può riacquistare la grazia santificante perduta con
il peccato mortale
La grazia santificante (con tutto ciò che essa comporta) perduta con
il peccato mortale, si può riacquistare in due maniere:
1 - con una buona Confessione Sacramentale.
2 - Con un atto di contrizione perfetta (dolore e proposito), unito al proposito
di una sollecita confessione.
7)
Il peccato veniale
Il peccato veniale è una disubbidienza alla legge divina o umana, ecclesiale
o civile in materia leggera,o anche in materia grave, compiuta però non
con la piena avvertenza della mente o non con il pieno consenso della volontà.
8)
Effetti del peccato veniale
1 - li peccato veniale intiepidisce l'amore di Dio. Il peccato veniale, anche
se non toglie la grazia santificante, come il peccato mortale, tuttavia raffredda
l'amicizia che c'è fra noi e Dio.
2 - Il peccato veniale priva l'anima di molte grazie che avrebbe ricevuto da
Dio se non avesse peccato.
3 - Il peccato veniale dispone, gradatamente, al peccato mortale.
4 - Il peccato veniale rende l'anima degna di pene temporali da espiare o in
questa vita o nell'altra in purgatorio.
9) Come si può cancellare il peccato veniale
Il peccato veniale si può cancellare in varie maniere: con il pentimento,
con le buone opere (preghiere, S. Messe, S. Comunione, elemosine, opere di misericordia
spirituale e corporale, ecc.) anche senza la Confessione sacramentale, e anche
con la Confessione sacramentale, purché vi siano le disposizioni richieste.
1O)
Le varie specie di peccati
La prima e fondamentale divisione che bisogna fare fra i peccati è la
distinzione fra il peccato mortale e il peccato veniale, perché fra i
due c'è una differenza enorme: il primo toglie al peccatore la grazia
santificante, il secondo, invece, no.
Bisogna inoltre ricordare che, come ci sono peccati veniali più o meno
leggeri, al pari, esistono peccati mortali più o meno gravi e funèsti.
Ecco le principali specie di peccati.
Peccati
capitali:
1 - Superbia - E' un'esagerata stima di sé e delle proprie cose accompagnata
da disprezzo verso gli altri.
2 - Avarizia - E' un desiderio smodato di denaro e di averi.
3 – Lussuria - E' il disordinato appetito ed uso del piacere sessuale
completo.
4 – Ira - E' un impulso disordinato a reagire contro qualcuno o qualche
cosa che fu occasione di patimento o contrarietà.
5 – Accidia- E' una acconsentita svogliatezza nel compimento del proprio
dovere.
6 –
Invidia - E' un sentimento di tristezza o dolo re del bene del prossimo, considerato
come male proprio.
7 –
Gola - E' la ricerca eccessiva del piacere che si trova nell'uso dei cibi e
delle bevande.
Peccati
contro lo Spirito Santo:
1 - Disperazione della salvezza
2 - Presunzione di salvarsi senza merito
3 - Impugnare la verità conosciuta
4 - Invidia della grazia altrui
5 - Ostinazione nei peccati
6 - Impenitenza finale
Peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio:
1 - Omicidio volontario
2 - Peccato impuro contro natura
3 - Oppressione dei poveri
4 - Defraudare la mercede agli operai
La Grazia di Dio
1)
La nozione della grazia in generale
La grazia di Dio (= beneficio o dono), è un'elargizione concessa da Lui
gratuitamente agli uomini per
puro amore. (Cfr. C.C.c. 1987-2029).
2) La divisione della grazia
Ci sono tre specie di grazia:
1 - grazia santificante o abituale
2 - grazia sacramentale
3 - grazia attuale
1)
- La grazia santificante o abituale
E' un dono soprannaturale creato, inerente all'anima nostra, concesso da Dio
agli uomini, per i meriti di
Gesù Cristo.
Tale dono ci rende:
I - partecipi della natura divina
II - figli adottivi di Dio
III - tempio vivo della SS. Trinità
IV - capaci di compiere opere meritorie per il Paradiso
V - ci dà il diritto alla vita eterna.
Spiegazione
La grazia santificante o abituale è un dono creato, un'elargizione che
Dio ci ha concesso gratuitamente senza alcun nostro merito.
La natura umana, atteso il progetto di Dio sull'uomo, ha solo la capacità
di ricevere tale dono.
Soprannaturale, cioè che supera tutte le forze della nostra natura umana.
Noi non saremmo mai stati capaci di meritare questo dono e perciò Dio
ce lo ha concesso gratuitamente per puro suo amore di benevolenza.
Se Dio avesse voluto destinare l'uomo al solo fine naturale, perché vi
giungesse non sarebbe stato necessario un aiuto speciale, straordinario, soprannaturale,
perché a ciò sarebbero state sufficienti le forze naturali. Se
Dio invece avesse voluto destinare l'uomo ad un fine soprannaturale, del tutto
superiore alle sue forze, in questo caso sarebbe stato assolutamente necessario
l'aiuto straordinario soprannaturale di Dio.
Portiamo due esempi.
Io posso esigere che uno, avendo gli occhi sani, veda le cose che si devono
vedere, ma se io esigo che veda i microbi, che si muovono in una goccia d'acqua,
io dovrò dargli il microscopio. Io posso esigere che uno, in un' ora,
faccia a piedi cinque chilometri di strada, ma se pretendo che in un'ora ne
faccia cento, dovrò dargli un'auto o altro mezzo veloce. Dio, pertanto,
per elevarci allo stato soprannaturale, ci ha dato un mezzo adeguato, la grazia
santificante. Inerente all'anima nostra, cioè un dono che pervade l'anima,
una qualità congiunta alla sostanza dell'anima,che la trasforma e la
eleva in uno stato nuovo.
La grazia è, per natura sua, permanente nell'anima (abituale) e sta in
noi finché non la perdiamo, commettendo un peccato mortale. Con la grazia,
che si dice santificante, perché fa santo chi la possiede, vengono all'anima
anche le virtù teologali e cardinali infuse e i doni dello Spirito Santo.
Concesso agli uomini da Dio per i meriti di Gesù Cristo. Dio avrebbe
potuto darci la grazia direttamente; invece, dopo. il peccato, ha, voluto concederla
per mezzo dei meriti di Gesù Cristo, che Egli ha acquistato, per tutti
gli uomini, durante tutta la sua vita terrena. Questa grazia viene distribuita
alle singole anime attraverso i sacramenti, secondo le disposizioni di ciascuno.
I
- La grazia santificante (abituale) è un dono che ci rende partecipi
della natura divina.
Con la grazia noi partecipiamo alla vita di Dio. Partecipare alla vita di Dio
non significa essere uguali a Dio, perché Dio è uno solo, ma significa
avere una divina somiglianza, impressa da Dio nell' anima nostra. La grazia
è come una nuova vita innestata nella vita naturale; questa non è
distrutta. né assorbita dalla grazia. Come l'innesto non cambia la natura
della pianta, ma le comunica una vita nuova e i frutti dei rami superiori innestati
sono frutti della vita nuova aggiunta; quelli dei rami inferiori, invece, sotto
l'innesto sono frutti della vita vecchia.
Ecco perché l'uomo della grazia è chiamato uomo nuovo, uomo dello
spirito, mentre invece è chiamato uomo vecchio, uomo del senso, quello
che non ebbe la vita della grazia (Cfr. Gv. 15, 1-2 e 4-8)
II
- Ci rende figli adottivi di Dio
La grazia non solo ci rende giusti, santi e perciò amici di Dio, ma addirittura
ci fa diventare suoi figli adottivi, non naturali, perché solo il Verbo
è Figlio naturale del Padre. Adottare significa assumere gratuitamente
quale figlio una persona estranea con il diritto all'eredità. Per l'adozione
si richiedono tre condizioni:
a) assumere gratuitamente quale figlio una persona;
b) questa persona deve essere estranea, cioè non deve essere già
figlio dell'adottante;
c) l'adottato deve essere della stessa natura dell'adottante. L'uomo, per esempio,
non può adottare come figlio un cavallo, perché questo non è
della stessa natura dell'uomo e perciò non è capace di diritti.
Nei riguardi di Dio a noi mancava l'identità di natura per essere assunti
come figli adottivi e allora Dio ha supplito creando il dono della grazia per
mezzo del quale noi veniamo a partecipare della sua stessa vita divina e abbiamo
quindi la possibilità di essere adottati da Lui.
III
- Ci rende tempio vivo della SS. Trinità
Dio, donandoci la grazia, ci ha amato così tanto che ha voluto, non solo
renderci partecipi della sua stessa natura, farci suoi figli adottivi, ma ha
voluto anche prendere la sua dimora nella nostra anima.
S. Paolo insegna così tale verità: "Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito divino abita in voi?" (I Coro 3,16). .
Giovanni: "Se uno mi ama osserverà le mie parole, e il Padre mio
lo amerà, e noi verremo a lui, e in lui faremo dimora" (Gv. 14,23).
IV
- Ci rende capaci di compiere opere meritorie per il Paradiso
L'uomo, in grazia di Dio, ha la possibilità di aumentare il grado di
grazia ricevuto dal Creatore mediante le opere buone. Affinché l'uomo
possa meritare l'aumento della grazia è necessario che sia in possesso
della grazia santificante e che lo sia in vita, perché dopo la morte
non può più meritare; che l'azione che compie sia moralmente buona
(cioè conforme per l'oggetto, l'intenzione, le circostanze alla legge
di Dio), libera (cioè compiuta liberamente senza alcuna costrizione)
e soprannaturale (cioè compiuta per un motivo soprannaturale).
Con l'aumento dei meriti, l'uomo aumenta la grazia e la corrispondente gloria
celeste.
V - Ci dà il diritto alla vita eterna
Se moriamo in grazia di Dio abbiamo il diritto alla vita eterna.
Abbiamo detto che con la grazia Dio ci ha fatto suoi figli adottivi. Il diritto
principale dei figli adottivi è quello dell'eredità del Padre,
e Dio, nostro Padre, ci dà in eredità il suo regno, se stesso,
la vita eterna, il Paradiso.
VI
- Come si acquista la grazia santificante
Il bambino acquista la grazia santificante con il Santo Battesimo. L'adulto,
non battezzato, acquista la grazia santificante oltre che con il Santo Battesimo,
ricevuto con le dovute disposizioni, anche con la sola intenzione di ricevere
il Battesimo, unita al pentimento (dolore perfetto e proposito) dei propri peccati
mortali.
VII - Come si perde la grazia santificante
La grazia santificante si perde con il peccato mortale.
VIII
- Come si riacquista la grazia santificante
La grazia santificante, perduta con il peccato mortale, si riacquista oltre
che con il sacramento della
Confessione, ricevuto con la dovuta disposizione, anche con la sola intenzione
di accostarsi, appena possibile, alla Confessione, unita al pentimento (dolore
perfetto e proposito) dei propri peccati mortali.
IX - Necessità della grazia santificante
La grazia santificante è assolutamente necessaria, al momento della morte,
per conseguire il Paradiso.
Inoltre la grazia è necessaria per poter meritare in ordine alla vita
eterna; anche le opere più ordinarie,
compiute in virtù della grazia, acquistano meriti per il Paradiso.
2
- La grazia sacramentale
E' quel complesso di aiuti speciali (grazie attuali)che ciascun sacramento concede
al momento opportuno (oltre alla grazia santificante o al suo accrescimento),
per conseguire il fine proprio per cui ciascun sacramento è stato istituito.
3
- La grazia attuale
E' un aiuto soprannaturale e transitorio che Dio ci dà per illuminare
la nostra intelligenza e fortificare la nostra volontà, affinché
possiamo compiere il bene ed evitare il male, compiere cioè atti soprannaturali.
La grazia
attuale è assolutamente necessaria all'uomo per ottenere la giustificazione
e la grazia santificante; è necessaria al fedele cristiano, caduto in
peccato mortale, per convertirsi e riacquistare la grazia santificante ed è
anche necessaria al giusto per ottenere la perseveranza finale e la salvezza
eterna. Con le nostre opere buone e con la preghiera noi non meritiamo la grazia
in senso rigoroso, ma ci disponiamo, la meritiamo in senso di convenienza in
quanto Dio ascolta chi lo prega, si compiace di chi fa, o vuole fare il bene
e chiede la sua grazia, la perseveranza e la vita eterna.
3)
Distribuzione della grazia
Dio non distribuisce a tutti gli uomini la grazia nella stessa misura, ma ad
alcuni dà di più, ad altri di meno, secondo un suo progetto misterioso
di amore. Tutto ciò fa parte dei suoi imperscrutabili disegni divini.
Agendo così, Dio non reca ingiuria ad alcuno, perché dei suoi
doni egli può fare quello che vuole. Questo è certo: Dio concede
a tutti la grazia necessaria, sufficiente, e molto spesso anche sovrabbondante,
perché tutti possano salvarsi.
Se la salvezza dipendesse solo dalla grazia, tutti gli uomini si salverebbero,
ma la salvezza dipende dalla grazia e dalla libera e generosa corrispondenza
dell'uomo.
4)
La grazia e la libertà
La grazia rispetta pienamente la libertà umana, alla quale Dio non fa
violenza. Dio vuole la salvezza di
tutti, ma esige che tutti si salvino aderendo in piena libertà al Suo
disegno di salvezza; perciò a tutti propone la via del bene, mediante
la grazia, ma tutti possono anche rifiutarla, e percorrere quella del male,
che con
duce alla rovina e alla perdizione.
5)
La grazia e la Confessione
Tutti i sacramenti producono o aumentano la grazia santificante e ogni sacramento
conferisce pure una
grazia specifica o sacramentale, che è un sicuro aiuto divino per conseguire
il fine speciale per cui è stato
istituito ogni sacramento. Inoltre, il diverso grado delle disposizioni soggetti
ve nell'adulto importa anche una misura diversa di grazia prodotta dal sacramento.
L'effetto principale della Confessione Sacramentale è la riconciliazione
del peccatore con Dio, che elargisce la remissione dei peccati, mediante l'infusione
della grazia santificante. Questa viene restituita o, se
non era perduta per il peccato mortale, aumentata.
Con la colpa è anche rimessa la pena eterna, men tre le pene temporali
non sempre vengono rimesse
completamente.
Con la grazia santificante (restituita o aumentata) viene concessa anche la
grazia sacramentale (ci aiuta a produrre veri frutti di penitenza e ad evitare
in avvenire i peccati) e la reviviscenza dei meriti perduti con il
peccato mortale.
Il sacramento della confessione produce inoltre, come effetto secondario, grande
pace e serenità della coscienza e profonda consolazione spirituale.
4) L'istituzione della Confessione Sacramentale
1)
Gesù Cristo istituì il Sacramento della Penitenza
La Confessione Sacramentale (Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione)
fu istituita da Gesù Cristo, come Figlio di Dio e Redentore di tutti
gli uomini (c.c.C. 1440-1449). Il Verbo, obbediente al Padre, assunse la natura
umana per redimere e salvare il genere umano. Dal primo istante della sua concezione
nel seno purissimo di Maria SS. fino all'ultimo respiro sul calvario, Egli celebrò
la Sua Messa, che offrì al Padre per espiare i peccati di tutti gli uomini
passati, presenti e futuri. L'opera redentrice di Cristo diventa efficace solo
quando a questa si unisce la cooperazione di ogni singola anima con il pentimento
e la conversione.
Tutte le grazie che Gesù acquistò durante la sua vita terrena,
vengono distribuite ai singoli uomini, secondo le disposizioni di ciascuno,
attraverso il ministero della Chiesa: attraverso l'azione degli Apostoli e dei
sacerdoti per mezzo della predicazione della Parola di Dio e dell'amministrazione
dei Sacramenti: specialmente del Battesimo e della Penitenza.
2)
Il potere della Chiesa di rimettere i peccati
1 - Dio solo può rimettere i peccati."Chi può rimettere i
peccati se non Dio solo?"(Mc.2,7). Poiché Gesù è il
Figlio di Dio, Egli dice di se stesso: "Il Figlio dell'uomo ha il potere
sulla terra di rimettere i peccati" (Mc. 2,10).
Gesù esercita questo potere divino: "Figliuolo, ti sono rimessi
i tuoi peccati" (Mc. 2,5). Gesù promette a Pietro e a tutti gli
Apostoli il potere di legare e di sciogliere sulla terra. "E io ti dico:
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del
Regno dei Cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto
nei cieli" (Mt. 16, 18-19). "In verità vi dico: tutto quello
che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello
che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo" (Mt.
18,18).
2
- Gesù in virtù della sua autorità divina, concede agli
Apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati, affinché
lo esercitino nel suo nome. "Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi '. Dopo aver detto questo alitò
su di loro e disse: 'Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi'" (Gv.
20, 21-23).
La remissione dei peccati, compiuta dalla Chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti,
è uguale a quella di Cristo, di Dio e cioè, non una semplice copertura
della colpa o un semplice condono della pena, ma una reale cancellazione del
peccato. Il Concilio di Trento, infatti, dichiarò contro i riformatori
che Cristo diede agli Apostoli e ai loro legittimi successori la potestà
di rimettere e ritenere i peccati, per riconciliare con Dio i fedeli caduti
dopo il Battesimo.
Il potere di perdonare i peccati comprende non la semplice facoltà di
predicare il vangelo della remissione dei peccati, come spiegavano i
riformatori, ma quella di rimetterli realmente. (Conc. Trid., sesso XIV, C.
I DS. 1668, 1703).
3
- La Chiesa ha sempre avuto la coscienza di avere il potere di rimettere i peccati
commessi dopo il Battesimo, anche se nei primi secoli ha esercitato questo potere
con una certa severità. Il
potere della Chiesa di rimettere i peccati è vero: con l'assoluzione
della Chiesa i peccati vengono veramente ed immediatamente rimessi davanti a
Dio.
Universale: il potere di perdonare si estende a tutti i peccati senza eccezione,
supposte le disposizioni del penitente.
Esercitato in forma giudiziaria: l'esercizio del potere di perdonare i peccati
è un atto giudiziario.
Tre sono le esigenze essenziali di un atto giudiziario:
1 - l'autorità giudiziaria: il sacerdote confessore;
2 - la cognizione della causa: la manifestazione dei peccati nella confessione;
3 - la sentenza: l'assoluzione.
Il giudizio si ha nel rimettere o ritenere i peccati: la sua applicazione non
può essere arbitraria, ma deve conformarsi alla norma oggettiva della
legge di Dio e alle disposizioni del penitente.
5) Cenni storici della Confessione Sacramentale
La
Chiesa nel corso dei secoli ha esercitato il potere di rimettere i peccati in
diversi modi: la forma concreta, la Penitenza - Sacramento, ha subito diverse
variazioni (c.C.C. 1447).
Tale evoluzione, piuttosto complessa, si può dividere in tre periodi:
1) la penitenza antica (dalle origini alla fine del VI sec.);
2) la penitenza tarijfata (dal sec. VII alla fine del sec. XII);
3) la penitenza attuale (dal sec. XIII ai nostri giorni).
Esarninamo questi tre momenti.
2) La penitenza antica(Dalle origini alla fine del sec. VI)
Nella
Chiesa il cristiano che ha peccato gravemente dopo il Battesimo conserva la
possibilità di fare penitenza (che si chiama "antica" o "pubblica"
o “canonica" o "ufficiale" o anche "ecclesiastica")
e di ottenere il perdono.
I peccati veniali si possono cancellare privatamente con preghiere ed opere
buone. Anche nei primi tempi non sono rari i peccati gravi fra i cristiani.
La fonte di queste liste di peccati si trova negli elenchi neotestamentari e
negli scritti dei Padri Apostolici: impurità, specialmente adulterio
e fornicazione, omicidio, aborto, apostasia, idolatria, magia, furto, ubriachezza,
ecc.
Per tutti questi peccati, senza alcuna eccezione, la Chiesa ha sempre concesso
il perdono e combattuto gli eretici (Montano, Novaziano, ecc.), che lo negavano
per i più gravi: omicidio, adulterio e apostasia. Non esistono peccati
irremissibili. Anche ai "Lapsi" (cristiani che durante le persecuzioni,
per timore, avevano prestato culto agli dei), seppure con prudenza - per la
delicata e difficile situazione del momento - veniva concesso il perdono.
E' opportuno ora chiarire alcune espressioni neo testamentarie.
Il peccato contro lo Spirito Santo: in Mt. 12, 31 32. Gesù dice
che non sarà perdonato il peccato contro lo Spirito Santo.Il
peccato contro lo Spirito Santo è il peccato di colui che si ostina nel
male ed è sordo alla voce dello Spirito Santo, che lo chiama alla conversione.
Tale peccato non sarà perdonato non perché Dio non voglia perdonarlo,
ma perché il peccatore non vuole chiedere il perdono e rifiuta ogni via
di salvezza.
Il peccato di apostasia: in S. Paolo, Ebr. 6, 4-6. L'Apostolo dice
che è impossibile che si rinnovino un'altra volta con la penitenza coloro
che sono caduti nel peccato di apostasia.
Secondo il pensiero degli esegeti e dei teologi quell'"impossibile"
ha il senso dell'impossibilità morale e sta per "difficilissimo",
dal momento che essi hanno disprezzato tante grazie divine, cadendo pertanto
nel peccato contro lo Spirito Santo, visto sopra.
Il peccato che" conduce alla morte": in 1 Gv. 5,16. Secondo
S. Giovanni il peccato che conduce alla morte è il peccato di colui che
non ha la fede. Spiega quanto detto con altre espressioni: "Chi crede in
me ha la vita eterna" (Gv. 6,47)."Chi non crede è già
condannato" (Gv. 3,18).
E' il peccato dell'infedeltà, di colui che non vuol credere e quindi
diventa il peccato contro lo Spirito Santo, come sopra.
Continuiamo ad analizzare l'iter della penitenza antica. Diciamo subito: è
molto duro, lungo e penoso.
Il cristiano, reo di peccati gravi, commessi dopo il Battesimo, per riconciliarsi
con Dio e con la Chiesa, deve entrare nella penitenza canonica, l'iter della
quale è il seguente.
Il peccatore contrito si iscrive nella lista dei penitenti; viene separato dalla
"communio" con la Chiesa ed escluso dalla partecipazione eucaristica.
Fa la sua confessione segreta al Vescovo, il quale gli impone gli atti di penitenza
da compiere, . che, ordinariamente, sono: la preghiera prolungata, il portare
il cilicio, il piangere i propri peccati, il digiuno, le elemosine ai poveri,
il prostrarsi a terra, il vestire poveramente, il raccomandarsi alla preghiera
dei sacerdoti e dei fedeli, ecc. Tali atti penitenziali devono essere compiuti
in pubblico, ecco perché questa penitenza si chiama pubblica.
Dovrà però esprimere i sentimenti di un pentimento interiore.
Queste pratiche penitenziali, in un primo momento, si svolgono fuori dal portico
del tempio, in seguito il penitente potrà partecipare in chiesa all'Eucarestia,
però solo fino alla liturgia dei catecumeni.
La durata della penitenza pubblica dipende dalla gravità e quantità
dei peccati commessi e confessati; si parla anche di due, cinque, sette, dieci
e più anni. Il rito della penitenza pubblica iniziava con la Quaresima
e i penitenti che avevano concluso il loro iter penitenziale venivano riconciliati
solennemente dal Vescovo il Giovedì (o venerdì) Santo con una
preghiera deprecativa. La formula iudicativa (cioè, "io ti assolvo")
si troverà solo verso il 1250. Il riconciliato riceveva il perdono dei
propri peccati da parte di Dio, la pace della Chiesa e poteva accedere al banchetto
eucaristico. La penitenza pubblica non si poteva ripetere,secondo
il principio: "Come vi è un solo Battesimo, così vi è
una sola Penitenza".
I recidivi però che ricadevano in peccati gravi dopo la penitenza canonica
non erano abbandonati dalla Chiesa: in punto di morte essa concedeva loro l'assoluzione
privata e il viatico. Inoltre, quando per qualche ragione non era possibile
praticare la penitenza pubblica, si poteva, sempre privatamente, ottenere il
perdono dei peccati gravi con il dolore perfetto.
Il peccatore, dopo la riconciliazione, rimaneva segnato per tutta la vita: non
poteva sposarsi o risposarsi, vivere una vita coniugale, prestare servizio negli
uffici amministrativi o nell'esercito, entrare nello stato ecclesiastico, ecc.
Stando così le cose la penitenza antica rimaneva inaccessibile ai giovani,
a tutti quelli che non erano nella possibilità di soddisfare alle condizioni
richieste e a tutti quelli che temevano, per l'avvenire, una ricaduta. Erano
esclusi anche i chierici per la condizione del loro stato. Di fatto, i fedeli
fuggivano la penitenza e si facevano riconciliare solo in punto di morte, per
cui l'assoluzione nei primi secoli era diventata il sacramento dei moribondi.
Per questi si usava un procedimento penitenziale straordinario. Si imponeva
la penitenza al malato grave, non richiedendo nessun tirocinio nell' ordine
dei penitenti, e si concedeva subito la riconciliazione privata e il viatico.
Se poi l'ammalato guariva, doveva compiere l'iter penitenziale comune e, alla
fine, riceveva la riconciliazione solenne. Oltre alla penitenza ufficiale, altri
due mezzi potevano procurare ai peccatori il perdono dei peccati gravi commessi
dopo il battesimo: la professione monastica (entrare in religione) o farsi conversi.
Questi ultimi potevano continuare ad attendere alle solite occupazioni nel mondo:
l'essenziale era che conducessero una vita mortificata, esercitando la castità perfetta.
Si potevano assimilare ad una specie di terzo ordine religioso. L'abbracciare
la vita monastica o farsi conversi significava ricevere un "Secondo Battesimo".
2) La penitenza tariffata (dal sec. VII al sec. XII)
Tale penitenza ha origine nei monasteri d'Irlanda,d'Inghilterra o di Scozia
verso la fine del Sec. VI. Essa consiste nella tassazione precisa delle colpe:
per ogni peccato è stabilita una penitenza ben determinata. Le tasse penitenziali,
più o meno severe, sono le seguenti: mortificazioni corporali, veglie
prolungate, recita di preghiera, specialmente di salmi, digiuni di diversi giorni
o addirittura di qualche anno, elemosine da dare alla Chiesa o ai poveri, pellegrinaggio
alla tomba di qualche santo, ecc. Esistevano
anche le equivalenze penitenziali: certe penitenze si potevano commutare con
denaro o con Sante Messe da far celebrare. Queste tariffe penitenziali sono
conservate nei libri, detti "Penitenziali"; le tariffe variano a seconda
dei libri penitenziali. I più celebri sono: Penitenziale di Vinniano
(sec. VI), di S. Colombano (+615), di Commeano (sec. VII), di Teodoro (690-740),
di Beda Venerabile (+735). Nel sec. VIII i missionari, venuti dalle isole sopra
ricordate e soprattutto S. Colombano e i suoi discepoli, hanno trasportato sul
continente con i Penitenziali anche la relativa prassi penitenziale.
Il peccatore va dal confessore ogni volta che ha peccato e fa la sua confessione
dettagliata oppure il confessore interroga il penitente seguendo il penitenziale
che ha tra mano, impone le relative penitenze stabilite, che si addizionano
secondo il numero e la gravità dei peccati commessi. Il penitente si
ritira; compie le penitenze imposte e ritorna una seconda volta presso il suo
confessore per ricevere l'assoluzione.
Questo termine finisce per sostituire quello antico di riconciliazione. Quando
il peccatore è ammalato, o secondo i termini di certi penitenziali, talmente
rozzo e grossolano da non capire, oppure quando la strada è troppo lunga
o la stagione è rigida, il confessore, dopo la confessione, recita subito
le preghiere dell' assoluzione. A questo tipo di penitenza possono accedere
laici e chierici. Tale
prassi penitenziale andò pian piano diffondendosi per tutta la Chiesa
occidentale. Nel periodo carolingio (nell' 800) viene in uso un'altra prassi:
per un peccato grave pubblico, che ha recato scandalo: penitenza pubblica, secondo
il modo antico; per un peccato grave occulto( penitenza segreta, cioè
compiuta seguendo il sistema della penitenza tariffata. La penitenza pubblica
antica va lentamente scomparendo.
3)
La penitenza attuale (dal sec. XIII ai nostri giorni)
La penitenza antica, come si è visto, è difficile a praticarsi
e pochi sono quelli che la utilizzano, per cui rapidamente si diffonde la penitenza
tariffata privata alla quale uno può ricorrere tante volte quante ha
peccato. Inoltre a questa tutti possono accedere, laici e chierici. Nel sistema
tariffato la confessione o accusa delle colpe, ha il significato di un mezzo
indispensabile per permettere la tassazione, ma solo un mezzo, in quanto l'espiazione
rimaneva l'essenziale. Da questo modo di pensare si passa lentamente a considerare
la confessione o accusa delle colpe, un atto di espiazione 'in quanto rappresenta
una vergogna, un atto di umiliazione, per cui si ha un' altra modifica nel processo
penitenziale. Con la confessione l'espiazione (insieme con la penitenza imposta
da compiere accettata), è già compiuta, almeno in parte, e pertanto
non c'è più motivo per procrastinare il perdono e l'assoluzione.
I rimanenti atti penitenziali imposti dal confessore si possono fare in un secondo
momento.
Per seguire questo metodo penitenziale, si rendono utili dei libri detti: "Summae
casuum" (o "Summae Confessorum"), che sono brevi manuali, teoretici
e pratici, con la soluzione di casi di coscienza e con diretti ve asceti che
destinate ai sacerdoti addetti alla confessione sacramentale. La prima di queste
"Summulae" è di S. Raimondo de Penafort (1175-1275). Usando
questo processo penitenziale la confessione non solo è permessa una volta
solo in vita, come per la penitenza pubblica antica, ma, addirittura, viene consigliata:
due o tre volte all'anno (Natale, Pasqua e Pentecoste) o anche più spesso,
finché si arriva al Concilio Lateranense IV (1215), che stabilisce la
seguente norma: "Ogni fedele dell'uno o dell'altro sesso, raggiunto l'uso
della ragione, confessi fedelmente i suoi peccati al suo sacerdote, almeno una
volta l'anno e procuri di compiere la penitenza che gli è stata imposta..."
(Conc. Lat: IV, DS. 812). La penitenza in questo periodo viene studiata da celebri
teologi, le conclusioni dei quali serviranno per le Definizioni Dogmatiche del
Concilio di Trento. (Cfr. Conc. Trid., Sesso XIV, DS. 1667-1692 e 1701-1715).
Noi, attualmente, usiamo le norme della confessione sacramentale fissate da
quel Concilio.
Solo ultimamente la Sacra Congregazione per il Culto Divino, in ossequio al
mandato ricevuto dal Concilio Vaticano II, il 2 dicembre 1973 ha pubblicato
il nuovo "Ordo Paenitentiae" per facilitare ai fedeli la comprensione
della natura e dell' efficacia della confessione sacramentale. Questo nuovo
"Ordo" stabilisce tre nuovi modi per il rito del Sacramento della
Penitenza.
1 - Il Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti.
2 - Il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione
e assoluzione individuale.
3 - Il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione
e assoluzione generale, secondo le norme stabilite dai cann. 961-963 del Codice
di diritto canonico.
Queste innovazioni, che spiegheremo più avanti, sono chiarificatrici del Sacramento e si attengono alla dottrina insegnata dal Concilio di Trento. Concludendo, ci sembra di dover dire che nel considerare le varie fasi dell' evoluzione del Sacramento della Penitenza lungo il corso dei secoli, forse siamo stati turbati da qualche perplessità. Come mai la Chiesa si è manifestata, specialmente nei primi tempi, così severa nel rimettere ai fedeli pentiti i peccati gravi, commessi dopo il Battesimo, e, in seguito, ha modificato la sua prassi, adottando un atteggiamento di maggior indulgenza? La spiegazione trova un fondamento nel progressivo approfondimento dogmatico delle parole di Gesù: "Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto" (Gv. 14,26). La definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria (Pio IX, 8 dicembre 1854) e quella della sua gloriosa Assunzione al Cielo in anima e corpo (Pio XII, I novembre 1950) sono chiari esempi di progresso dogmatico nella Chiesa.
6) La Celebrazione della Confessione Sacramentale
Per
l'amministrazione del Sacramento della Penitenza la Sacra Congregazione per
il Culto Divino ha preparato l' "Ordo Paenitentiae", pubblicato il
2 dicembre 1973 (Traduzione italiana: "Rito della Penitenza" della
Conferenza Episcopale Italiana - c.E.I. - del 21 aprile 1974).
In questo sono previsti tre riti per la sua celebrazione:
1) rito per la riconciliazione dei singoli fedeli;
2) rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e
l'assoluzione individuale;
3) rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e
l'assoluzione generale (C.C.C. 1480 1484). Esaminiamo i tre riti.
1) Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti ("Rito della Penitenza" pp. 41-52)
"La confessione individuale e integra e l'assoluzione, costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi" (Can. 960).
1 - "Il luogo proprio per ricevere la Confessione 'Sacramentale è
la Chiesa e l'oratorio" (Can. 964, par. 1).
2 - La sede
per le confessioni è il confessionale con o senza grata. Si deve dare
al fedele la possibilità di scegliere.
La Conferenza Episcopale può stabilire che le confessioni si ricevano
in sacrestia o in un luogo apposito (Penitenzieria), nel quale siano più
facili il dialogo e il rapporto personale (Cfr. can. 964 par. 2).
Per una giusta causa le confessioni possono essere ricevute anche fuori dai
suddetti ambienti, senza alcuna distinzione fra uomini e donne, (Cfr. 964, par.
3), purché siano luoghi adatti e dignitosi per un sacramento.
3 - Il tempo
per la Confessione Sacramentale è libero: questa si può fare in
qualsiasi giorno e ora. Conviene però che i fedeli conoscano il giorno
e l'ora in cui il sacerdote è disponibile per l'esercizio di questo ministero.
E' opportuno che i fedeli si confessino - secondo le possibilità - fuori
della celebrazione. della Messa e, preferibilmente, in ore stabilite. E' bene
accostarsi al Sacramento della Penitenza in occasione delle feste più
solenni dell'anno liturgico e specialmente in Quaresima e a Pasqua. Possibilmente
non si lasci passare il mese. Quando però è stato commesso qualche
peccato grave: ci si penta subito e quanto prima ci si accosti alla Confessione
Sacramentale. "Ogni fedele, raggiunta 1'età della discrezione, è
tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una
volta all'anno" (Can. 989).
4 - La veste liturgica per il sacerdote, nella confessione individuale in luogo
sacro, è la stola di colore violaceo.
5 - L'inizio del rito della Confessione Sacramentale si ha quando il confessore
con un saluto cristiano, per esempio "Sia lodato Gesù Cristo",
R. "Sempre sia lodato", accoglie il penitente con il quale fa il segno
della Croce: "Nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo.
Amen". Quindi il sacerdote chiederà a quanto tempo risale l'ultima
confessione e inviterà il penitente all' accusa delle colpe commesse:
se ne ravvisa il caso, il sacerdote aiuterà il fedele con chiara delicatezza,
per l'integrità della confessione.
Terminata l'accusa, il confessore farà un'esortazione, breve o lunga
secondo la necessità (tenendo presente la quantità di coloro che
attendono), con consigli idonei che abbiano relazione con i peccati confessati
e che preparino il penitente alla contrizione e a ricevere il perdono del Signore.
Quindi gli imporrà la soddisfazione (leggera per peccati veniali e grave
per peccati mortali) e, dopo che avrà accettato la penitenza, lo esorterà
a manifestare il suo pentimento con un "atto di dolore" che potrebbe
essere espresso con la seguente formula (o con qualche altra simile): "Mio
Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché
peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso
te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con
il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni
prossime di peccato, Signore, misericordia, perdonami". Può essere
recitata qualsiasi altra formula di pentimento, purché sia, più
che di parole, di sentimenti di dolore dei peccati commessi e confessati. A
questo punto il sacerdote pronuncerà la formula dell'assoluzione: "Dio,
Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte
e risurrezione del Suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione
dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la
pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito
Santo" R. "Amen". Dopo
l'assoluzione il sacerdote congederà il penitente con il seguente saluto
(o altro simile): "Va in pace! Sia lodato Gesù Cristo" R. "Sempre
sia lodato".
6 - L'assoluzione dalla censura
Quando il sacerdote, a norma del diritto, assolve un penitente da qualche censura
nel Sacramento della Penitenza, basta che il confessore intenda assolvere anche
da questi peccati riservati il penitente ben disposto. Quando invece assolve
un penitente dalla censura fuori del Sacramento della penitenza, userà
la seguente formula:
"In forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di scomunica
(o sospensione o interdetto), nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito
Santo" R. "Amen".
7
- La dispensa dall'irregolarità
Il sacerdote che, a norma del diritto, dispensa il penitente, incorso in qualche
irregolarità, sia in confessione, dopo l'assoluzione, sia fuori dal sacramento
della penitenza, dice: "In forza del potere a me concesso, io ti dispenso
dall'irregolarità in cui sei incorso. Nel nome del Padre e del Figlio
+ e dello Spirito Santo" R. "Amen".
8 - Rito abbreviato
I - Quando una necessità pastorale lo richiede, il sacerdote può
omettere o abbreviare alcune parti del rito, purché siano sempre conservate
integre: la confessione dei peccati e l'accettazione della soddisfazione, l'invito
alla contrizione e la formula dell' assoluzione e quella del congedo.
II - In caso di pericolo di morte imminente, basta che il sacerdote pronunzi
le parole essenziali dell'assoluzione, cioè: "lo ti (vi) assolvo
dai tuoi (vostri) peccati, nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito
Santo". R. "Amen".
2)
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione
individuale ("Rito della Penitenza" pp. 53-95)
Quando più penitenti si riuniscono per la confessione sacramentale, è
bene che si preparino insieme con una celebrazione della Parola di Dio.La preparazione
si svolge come segue.
1 - Riti iniziali
Si incomincia con un canto adatto. Il sacerdote saluta i fedeli: pronuncia una
breve introduzione con indicazioni pratiche e recita una preghiera. .
2 - Celebrazione della Parola di Dio
Si proclamano più letture (due o tre), tra l'una e l'altra si inseriscono
un salmo o un altro canto adatto o una pausa di silenzio. Se si sceglierà
una sola lettura, è bene trarla dal Vangelo. Il
criterio di scelta dovrà tenere presente il tema della conversione, del
mistero della riconciliazione e del giudizio di Dio sul bene e sul male operato
dagli uomini. Tali temi serviranno per preparare i fedeli all' esame di coscienza.
3
- L'omelia
L'omelia deve prendere lo spunto e portare i fedeli all'esame di coscienza e
al pentimento, mettendo in rilievo:
I - l'infinita misericordia di Dio;
II - la necessità della penitenza interiore;
III - l'aspetto sociale della grazia e del peccato;
IV - l'impegno della nostra soddisfazione personale.
4 - Esame di coscienza
Terminata l'omelia, è opportuno lasciare una pausa di silenzio, perché
ciascuno faccia il suo esame di coscienza, oppure si possono intercalare alcune
brevi frasi per suggerire ai fedeli spunti di ricerca dei propri peccati. E'
chiaro che in questi esami di coscienza bisogna tener presente l'età
e la condizione dei fedeli presenti.
5 - Confessione generale dei peccati
All'invito del sacerdote, tutti insieme recitano la formula della confessione
generale e, quindi, la preghiera litanica e alla fine si dice il "Padre
nostro".
6 - Confessione e assoluzione individuale
A questo punto i sacerdoti si distribuiscono nei luoghi predisposti e ascoltano
la confessione dei penitenti, fanno loro un'opportuna esortazione e impongono
la penitenza da compiere. Dopo che il fedele ha accettato la soddisfazione,
il confessore pronuncia la formula dell'assoluzione come per un singolo penitente,
come visto sopra.
7 - Ringraziamento
Terminate le confessioni, i sacerdoti ritornano in presbiterio. Colui che presiede
invita tutti a ringraziare. il Signore con un salmo, un inno o una preghiera
litanica e, infine, recita una preghiera a onore e a lode di Dio.
8 - Rito
di conclusione
Il sacerdote benedice i presenti e congeda l'assemblea con il saluto: "Il
Signore vi ha perdonato. Andate in pace ". R. "Rendiamo grazie a Dio
".
3)
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione
generale ("Rito della Penitenza" pp. 97-100)
Disciplina dell'assoluzione generale
Per particolari circostanze, talvolta, è lecito o addirittura necessario
impartire l'assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la
previa confessione individuale. Si potrà far questo solo nei casi previsti
dal Codice di Diritto Canonico (Cfr. cann. 961-963).
Esaminiamo tali casi.
1-
Quando sia imminente un pericolo di morte ed il sacerdote o i sacerdoti a disposizione
non abbiano il tempo sufficiente per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti
(Cfr. Can. 961, par. 1, n. 1).
2 - Quando vi sia una grave necessità.
Esiste la grave necessità quando simultaneamente i verificano le seguenti
circostanze:
I - elevato numero di penitenti;
II - scarso numero di confessori, che possono ascoltae, come si conviene, le
confessioni dei singoli, entro un tempo conveniente;
III - si richiede inoltre che questi penitenti, senza loro colpa, debbano per
lungo tempo (cioè almeno per un anno (Cfr. can. 920, par. I) rimanere
privi della grazia sacramentale o della S. Comunione. Questo può avvenire,
soprattutto, nelle terre di missione, dove i fedeli sono visitati dal sacerdote
rarissimamente e dove c'è grande scarsità di mezzi di comunicazione
per andare a confessarsi.
Non si considera poi grave necessità, quando non possono essere a disposizione
dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale
può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio, perché
ordinariamente questi penitenti,. volendolo, possono accostarsi alla confessione,
in un tempo relativamente breve, e cioè, molto tempo prima di un anno.
(Cfr. can. 961, par. 1, n. 2).
3
- Giudizio riservato al Vescovo
Spetta al Vescovo diocesano, nell'ambito della sua diocesi, giudicare se ricorrano
le condizioni richieste di vera necessità, tenuto però conto dei
criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale. La Conferenza
Episcopale Italiana ha dichiarato che, attualmente, in Italia non si verificano
casi di necessità tali da autorizzare l'assoluzione generale; non è
permesso ai sacerdoti l'uso di questa terza forma di riconciliazione, eccetto
nel pericolo di morte. (Cfr. Can. 961, par. 2 e anche Istr. "Sacramentum
Paenitentiae" della S.c. per la Dottrina della Fede del 16 giugno 1972).
4)
Rito dell'assoluzione generale
Constatata l'esistenza delle circostanze richieste per dare l'assoluzione generale,
si procede al relativo
rito. Tale celebrazione si svolge come quella per più penitenti con la
confessione e l'assoluzione individuale, con le seguenti varianti. Terminata
l'omelia o nel corso della stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi di ricevere
l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere. Ognuno si penta dei peccati
commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente
provocati, e si impegni inoltre a confessare a tempo debito (nella prima confessione
individuale) i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare
l'accusa. Venga
infine proposta una soddisfazione, che tutti dovranno accettare e compiere.
(Cfr. Can. 962, par. 1).
"...Colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione
generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione
individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno
che non sopraggiunga una giusta causa" (Can. 963).
5)
Confessione generale
Il sacerdote rivolge ai fedeli l'invito con queste parole o con altre simili.
"Coloro che desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale, (indichino
un segno) si inginocchino e si accusino di tutti i loro peccati recitando la
formula di confessione generale": per esempio "Confesso a Dio".
Si faccia una preghiera litanica o un canto adatto e alla fine si aggiunga sempre
il "Padre nostro".
6) Assoluzione generale
Il sacerdote impartisce l'assoluzione generale ai penitenti che hanno manifestato
il segno con la seguente formula: "Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato
a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso
lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, vi conceda, mediante il ministero
della Chiesa, il perdono e la pace.
E io vi assolvo dai vostri peccati, nel nome del Padre e del Figlio + e dello
Spirito Santo". R. "Amen ".
7) Ringraziamento e conclusione
Terminata l'assoluzione, il sacerdote invita i presenti a ringraziare il Signore
per la sua misericordia e,
dopo un canto adatto, omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e lo
congeda con il saluto: "Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace".
R. "Rendiamo grazie a Dio".
8)
Rito abbreviato
Tale rito si può opportunamente abbreviare in caso di urgenza e si svolge
nel seguente modo.
Dopo una breve lettura biblica, si fa il solito avvertimento di preparazione,
si impone la soddisfazione, si
invitano i penitenti alla confessione generale con la recita del "Confesso
a Dio" per esempio, e il sacerdote impartisce l'assoluzione generale come
sopra visto.
7) Il penitente che vuole fare una buona Confessione Sacramentale
Per
fare una buona Confessione Sacramentale si richiedono cinque atti:
l) Esame di coscienza
2) Dolore dei peccati commessi
3) Proponimento di non più commetterli
4) Confessione dei peccati
5) Soddisfazione
Preparazione
alla Confessione
Il penitente incominci con una preghiera. Per esempio "Illumina, o Signore,
la mia mente, affinché possa conoscere il numero e la gravità
dei miei peccati; dammi la grazia di detestarli, per ottenere da Te misericordia
e perdono" .E' opportuna una breve meditazione su qualche passo del Vangelo.
Per esempio: la porta stretta (Le. 13, 22-30); la parabola della pecorella smarrita
(Le. 15,1-7); la parabola della dramma perduta (Le. 15,9-10); la parabola del
figlio prodigo (Le. 15,11-32); la parabola del servo infedele (ML 18,21-35);
la parabola del banchetto nuziale (ML 22,1-14); il buon ladrone (Le. 23, 39-43).
1)
Esame di coscienza
L'esame di coscienza è una diligente ricerca dei propri peccati.
Si pensi alle colpe commesse: si individuino prima di tutto i peccati mortali
se ci sono, e si passi poi ai veniali.
L'esame dovrà partire dall'ultima confessione ben fatta, richiamando
alla mente i peccati commessi in pensieri, parole, opere ed omissioni, passando
in rassegna:
1 - I dieci comandamenti;
2 - Il comandamento dell'amor del prossimo;
3 - I precetti della Chiesa;
4 - I sette vizi capitali;
5 - I doveri del proprio stato.
Per facilitare l'esame di coscienza, ci viene proposta una serie di domande.
Doveri
verso Dio
- Hai fatto sempre bene le tue confessioni passate?
- Hai ricevuto la S. Comunione con la certezza di essere in peccato mortale
senza prima esserti confessato?
- Hai dubitato (o peggio negato), volontariamente, di qualche verità
della fede?
- Hai accettato dottrine condannate dalla Chiesa: divorzio, aborto, eutanasia,
ecc.?
- Hai votato per partiti o candidati contrari ai principi cristiani e alla
Chiesa?
- Hai avuto vergogna di professare la tua fede cristiana cattolica?
- Hai mancato di rispetto a luoghi, persone o cose sacre?
- Hai prestato fede alla superstizione, agli scongiuri, agli indovini, ai cartomanti,
alle sedute spiritiche?
- Hai recitato con devozione le preghiere del mattino e della sera?
- Hai pregato male?
- Hai trascurato di istruirti nelle verità della fede?
- Hai bestemmiato il nome di Dio, della Vergine o dei Santi?
- Hai nominato invano o con poco rispetto il loro nome?
- Hai fatto dei voti senza mantenerli?
- Hai giurato per cose da paco, o peggio, hai giurato il falso?
- Hai violato
i segreti ricevuti?
- Hai partecipato alla domenica e nelle feste di precetto alla S. Messa non
intera, l'hai perduta senza alcun grave motivo, ma per negligenza o pigrizia
o cattiva volontà?
- Hai lavorato in tali giorni senza un vero e grave motivo?
Doveri
verso il prossimo e verso noi stessi
- Hai donato amore, rispetto e obbedienza ai genitori e ai superiori?
- Hai dato loro gravi dispiaceri?
- Hai compiuto con diligenza i doveri del tuo stato?
- Hai trattato male i dipendenti?
- Hai osservato le leggi civili?
- Hai mancato di rispetto verso i poveri, i bisognosi, gli handicappati, ecc.?
- Hai guidato l'auto osservando le norme della circolazione stradale?
- Hai odiato (desiderato il male altrui) il tuo prossimo? - Hai procurato o
favorito l'aborto?
- Hai acconsentito a pensieri, a desideri e a sguardi impuri (sessuali)?
- Hai letto libri o riviste indecenti?
- Hai assistito a spettacoli immorali?
- Hai frequentato compagnie pericolose?
- Hai fatto o ascoltato discorsi cattivi?
- Hai dato scandalo con il parlare, con il tuo modo di vestire o in qualche
altro modo?
- Hai cercato volontariamente occasioni prossime di peccato?
- Hai commesso atti impuri: da solo o in compagnia e con chi?
- Hai impedito in qualche modo la concezione della prole nell'atto coniugale,
se sei sposato?
- Hai rubato? Il valore era esiguo o elevato?
- Hai restituito quanto hai rubato o trovato?
- Hai imbrogliato nel vendere, nel comperare o nel lavoro?
- Hai riparato il danno recato al prossimo?
- Hai pagato i debiti o dato la giusta mercede agli operai?
- Hai detto bugie?
- Hai avuto contegni ipocriti o poco trasparenti con il tuo prossimo?
- Hai pensato o parlato male degli altri?
- Hai calunniato qualcuno?
- Hai tenuto un contegno superbo, ambizioso, orgoglioso, vanitoso ed egoista?
- Hai il cuore troppo attaccato alle cose di questo mondo?
- Hai dimostrato di essere iracondo?
- Hai rancore verso qualcuno?
- Hai esagerato nel mangiare e nel bere o, peggio, ti sei ubriacato o drogato?
- Hai fumato troppo?
- Hai portato invidia verso qualcuno?
- Hai osservato l'astinenza e il digiuno stabiliti dalla Chiesa?
2)
Il dolore dei peccati commessi
Dopo aver fatto il tuo esame di coscienza, chiedi al Signore la grazia di sentire
un vivo e profondo dolore di tutti i peccati commessi, specialmente dei mortali,
che hanno offeso Dio, il tuo più grande benefattore, che ti hanno pri
vato della grazia santificante, che ti hanno fatto perdere il paradiso e meritare
l'inferno. Il dolore è il dispiacere e la detestazione del peccato commesso
con il proposito di non più peccare per l'avvenire.
L'atto di dolore si compone di tre momenti della volontà:
1 - volontà contraria all'azione compiuta;
2 - volontà che detesta (odia) l'azione compiuta;
3 - volontà di non compiere mai più, in avvenire, l'azione compiuta.
Come si vede, nel vero atto di dolore è incluso anche il proposito, del
quale parleremo più avanti, data la sua particolare importanza. Non è
necessario che il dolore dei peccati sia anche sensibile: è sufficiente
che esista nella volontà.
Il
dolore deve essere:
1 - Interiore: nell'intelletto e nella volontà.
2 - Soprannaturale: spinto da un motivo soprannaturale, cioè radicato
nella fede.
3 - Universale: esteso a tutti i peccati mortali commessi. Chi confessa soltanto
peccati veniali deve avere il dolore almeno di uno, affinché il sacramento
non venga amministrato invalidamente e quindi oggettivamente non diventi un
sacrilegio, perché verrebbe a mancare uno degli elementi che costituiscono
la quasi materia.
Il dolore può essere:
1 - Perfetto (o contrizione) che è il dispiacere dei peccati commessi,
perché sono offesa a Dio, Uno e Trino, nostro Padre, infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa. Il dolore perfetto (o contrizione),
unito alla volontà di andare a confessarsi, giustifica il peccatore (gli
concede la grazia santificante e, se muore, si salva), ancora prima che sia
stata fatta realmente la Confessione Sacramentale. Gli rimane però l'obbligo
di manifestare al sacerdote confessore i peccati mortali commessi. Meditiamo
il passo evangelico: "Le sono rimessi i molti suoi peccati, perché
ha amato molto" (Lc. 7,47).
2 - Imperfetto (o attrizione), che è il dispiacere dei peccati commessi
per il timore dei castighi eterni e temporali.
Il dolore imperfetto (o attrizione) è sufficiente per la remissione dei
peccati nel Sacramento della Penitenza. Il dolore perfetto o imperfetto deve
coesistere come attuale, virtuale o almeno abituale al momento del1' assoluzione
sacramentale del sacerdote.
3)
Il proponimento (o Proposito)
Chiedi al Signore che ti conceda la forza di non compiere più i peccati
commessi, specialmente i mortali, se ce ne sono, e, interiormente, con la tua
volontà, decidi in cuor tuo di non commetterli più in avvenire,evitando
non solo i peccati, ma anche le occasioni prossime che portano ad essi. Il proponimento
(o proposito) è la volontà ferma di non peccare più in
avvenire relativamente ad ogni singola specie dei peccati commessi, specialmente
se mortali.
Il proposito deve essere:
I - Fermo;
2 - Efficace;
3 - Universale.
1 - Fermo, cioè il penitente deve avere la volontà sin cera di
non ricadere più nel peccato, nonostante le difficoltà.
2 - Efficace,
cioè il penitente deve non solo avere la volontà di non peccare,
ma di usare i mezzi necessari per evitare la caduta nel peccato, specialmente
di evitare le occasioni prossime di peccato.
3 - Universale, cioè il proposito deve estendersi a tutti i peccati commessi,
specialmente ai mortali. E' sufficiente che'il proposito sia concepito in forma
generica: non peccare più mortalmente. Chi confessa solo peccati veniali
deve avere il dolore e il proposito almeno di uno. Per rendere valido il sacramento
basta avere il dolore e il proposito di qualche peccato, già confessato
della vita passata. Per quanto riguarda il proposito bisogna stare attenti a
non confondere un atto dell'intelletto con quello della volontà. Il proposito
si ottiene con un atto di volontà: quando questo esiste veramente nell'
anima, si può dire, con tranquillità, che c'è anche il
dolore, anche se con un atto dell'intelletto si prevede che si cadrà
ancora in quel peccato in avvenire. Il proposito si fa con un atto della volontà;
il prevedere le ricadute in avvenire invece si ha con un atto dell'intelletto,
che non influisce minimamente sul proposito. Dopo esserti intrattenuto nella
meditazione per avere il dolore e il proposito dei peccati commessi e individuati
nell'esame di coscienza, recita lentamente e con devozione l'atto di dolore
e poi va dal sacerdote per l'accusa dei peccati.
4)
Confessione sincera dei peccati (C.C.c. 1455 - 1458)
Accostati con fede al confessore, che in quel momento rappresenta N. S. Gesù
Cristo, e manifesta a lui con sincerità tutti i peccati commessi. Se
temi di dimenticarli o non sai come esprimerti, prega il sacerdote che ti interroghi
lui. Ricorda che il confessore non rivelerà a nessuno i peccati che gli
manifesti, perché è vincolato dal "sigillo sacramentale".
(Cfr. Cann. 983-984).Ascolta i suoi consigli e sforzati di metterli in pratica.
Cerca di capire bene e accetta la penitenza (soddisfazione) che ti impone il
sacerdote. Recita l'atto di dolore, più che con parole con sentimenti
e ricevi devotamente l'assoluzione che ti viene impartita dal confessore.
5)
La soddisfazione (o penitenza sacramentale) (C.C.c. 1459 - 1460)
1 - La soddisfazione sacramentale è la penitenza imposta dal confessore
al penitente per espiare le pene temporali rimaste dopo la remissione delle
colpe e della pena eterna meritata da chi ha commesso peccati mortali. La volontà
di accettare (e in seguito di eseguire) la soddisfazione è uno degli
atti del penitente, che costituisce una parte essenziale della confessione:
fa parte della quasi-materia del sacramento ed è contenuta nella contrizione
o attrizione quando questa ha le dovute qualità. L'attuazione (esecuzione)
della soddisfazione accettata (con la volontà di eseguirla dopo la confessione)
è solo parte integrante del sacramento della penitenza e non è
essenziale, per cui se non viene compiuta, il sacramento rimane valido, ma incompleto.
Non sempre Dio rimette insieme con le colpe e la pena eterna tutte le pene temporali.
Ecco allora il senso della soddisfazione. Dio solo conosce la quantità
della pena temporale da espiare e quanta ne viene rimessa con la soddisfazione.
2 - Il confessore ha il diritto e il dovere grave per sé di imporre una
penitenza (can. 981).
Questa deve essere proporzionata alla qualità e quantità dei peccati,
tenendo conto però anche della capacità del penitente. Per peccati
gravi si deve imporre una penitenza grave. Vengono ritenute gravi le penitenze
considerate tali dalla Chiesa: per esempio la S. Messa, la S. Comunione (anche
se già prescritta), la recita del S. Rosario, 10 "Padre Nostro",
10 " AveMaria" e 10 "Gloria al Padre", un digiuno, un' elemosina,
il far celebrare una S. Messa, il chiedere perdono a chi si è offeso,
il compiere qualche atto delle 7 opere di misericordia corporali e spirituali
e simili.
3
- Il confessore procuri di dare penitenze ragionevoli, non complesse, ma semplici
e facili da compiersi, tenendo presente la preparazione spirituale e culturale
della persona; questo per non correre il rischio che il penitente trascuri quanto
gli è stato imposto, o che si infastidisca. Quando il penitente è
assolutamente incapace di fare una penitenza, non è necessario imporla.
E' meglio imporre la penitenza prima dell'assoluzione.
4
- La soddisfazione sacramentale, quale parte del sacramento della Penitenza,
produce per se stessa (ex opere operato) la remissione delle pene temporali.
L'ambito delle pene rimesse dipende dalla penitenza imposta, dalla disposizione
del soggetto e, soprattutto, dallo stato di grazia. Possono rimettere le pene
temporali anche le opere di penitenza extrasacramentali, compiute di propria
iniziativa. Per esempio: l'adempimento di alcune delle sette opere di misericordia
corporali e spirituali, la recita di preghiere, la celebrazione di Sante Messe,
l'accostarsi alla S. Comunione, la recita del Rosario, digiuni, elargizioni
ai poveri, ecc.
5 - La commutazione della penitenza può essere fatta per motivo ragionevole
dal confessore che l'ha imposta, anche fuori di confessione o da qualsiasi altro
confessore, purché egli abbia, almeno, una vaga cognizione dello stato
d'animo del penitente. (Cfr. Conc. Trid. sesso XIV, DS. 1689 - 1693 e 1712 -
1715).
Ringraziamento
dopo la confessione
Al termine della confessione il penitente eseguirà, quanto prima, la
soddisfazione (o penitenza sacramentale), che gli è stata imposta dal
confessore, se questi non ha stabilito un tempo preciso. Il compimento di quanto
prescritto, avverrà secondo le modalità fissate. E' bene, infine,
che il penitente rivolga un pensiero di profondo ringraziamento, umile e devoto,
a Gesù per il perdono elargito e rinnovi il proposito di una vita cristiana
più fervorosa e più santa.
8) Il penitente e l'accusa dei peccati nella Confessione Sacramentale
1)
Nozione
L'accusa dei peccati nella Confessione Sacramentale consiste nel manifestare,
con dolore e proposito, i propri peccati commessi dopo il Battesimo al
confessore per ottenere da lui l'assoluzione e il perdono di Dio (C.C.C. 1455
- 1458).
1
- L'accusa dei peccati è uno degli atti del penitente, che fa parte della
quasi materia del sacramento, che comprende il dolore, il proposito, l'accusa
dei peccati e la volontà di accettare (e poi di compiere) la penitenza
imposta dal confessore (soddisfazione). Questi atti devono esistere simultaneamente,
quando si fa l'accusa e nel momento in cui si riceve l'assoluzione (Cfr. c.c.C.
1448).
2 -
Per disposizione divina devono essere confessati tutti i peccati gravi secondo
la specie, il numero e le circostanze che mutano la specie. (Conc. di Trento,
sesso XIV, Can. 7, DS. 1707). A giustificazione e conferma di quanto operato
dalla Chiesa nella sua millenaria storia, ascoltiamo le parole di Gesù:
"Dopo aver detto questo alitò su di loro e disse: 'ricevete lo Spirito
Santo; a chi rimettere te i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete
resteranno non rimessi'" (Gv. 20, 22-23). Il Conc. di Trento, Sesso XIV,
cap. V (DS. 1679, 1707). Il Codice di Diritto Canonico dice: "Il fedele
è tenuto all' obbligo di confessare, secondo la specie e il numero, tutti
i peccati gravi commessi dopo il Battesimo e non ancora direttamente rimessi
mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione
individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame" (Can. 988,
par. I).
3 - "Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione
(sette anni compiuti - Can. 97, par. 2), è tenuto all' obbligo di confessare
fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta all' anno" (Can. 989).
Ogni fedele ha il diritto di scegliersi il confessore che desidera, purché
sia legittimamente approvato dalla Chiesa (Cfr. Can. 981).
Il confessarsi una volta l'anno è di stretto obbligo, però è
consigliabile confessarsi più spesso, cioè non far passare il
mese. Ma se ci sono peccati gravi, è opportuno pentirsi subito e, quanto
prima, riconciliarsi con Dio e con la Chiesa mediante il Sacramento della Penitenza.
Il Can. 276 esorta caldamente i chierici alla santità e suggerisce loro,
fra gli altri, un mezzo molto efficace per raggiungerla: la confessione frequente:
"... frequentemente si accostino al Sacramento della Penitenza... (Can.
276, par. 2, n. 5). Quello che viene detto ai chierici vale anche per tutti
i fedeli, perché tutti siamo chiamati alla santità.
4 - La confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali), sebbene non sia
strettamente necessaria, perché queste si possono espiare con altri mezzi:
preghiere, opere di carità verso il prossimo, atti di penitenza, ecc.,
è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa, sempre anche quando non
vi sono peccati mortali. (Cfr. Conc. di Trento DS. 1680 e Can. 988, par. 2).
La confessione dei soli peccati veniali è lecita e utile; non è
necessario confessarli tutti, ma quelli che si vogliono, però, di quelli
che si confessano, bisogna avere il dolore e il proposito.
"La confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra
coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da
Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente,
attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti
ad essere misericordiosi come Lui" (C.C.C. 1458).
5 - Anche
i peccati (mortali e veniali) già direttamente perdonati nel Sacramento
della Confessione, possono essere oggetto sufficiente di una nuova confessione,
purché si rinnovi il dolore ed il proposito. (Cfr. Benedetto XI, DS.
880).
2)
Le doti dell'accusa dei peccati Le doti dell' accusa dei peccati sono:
1 - Sincera;
2 - Segreta;
3 - Orale;
4 - Integra.
1 - Sincera: il penitente non deve mentire nell' accusare i peccati. Deve manifestare
al confessore le sue colpe come gliele suggerisce la coscienza in quel momento,
dopo un diligente esame.
Il mentire per vergogna o per altro motivo circa una cosa grave, che ha rapporto
con la confessione, è
peccato mortale di sacrilegio e, nello stesso tempo, rende invalido il sacramento.
Qui è opportuno ricordare che il confessore non può parlare con
nessuno e per nessuna ragione dei peccati ascoltati in confessione, perché
egli è vincolato dal cosiddetto "Sigillo sacramentale". (Cfr.
Can. 983, par. l e Can. 1388, par. 1).
2 - Segreta: l'accusa
dei peccati deve essere fatta al confessore solo, senza che altri ascoltino.
3 - Orale: un'accusa fatta per mezzo di parole. La sostanza richiede che i peccati
siano sufficientemente manifestati al confessore, in qualche modo, e quindi
anche con segni o con lo scritto.
In caso di impossibilità di accusa orale nessuno è però
obbligato a servirsi dello scritto o altro mezzo straordinario.
4 - Integra:
l'accusa dei peccati nella Confessione Sacramentale si dice integra quando vengono
manifestati al confessore tutti i peccati mortali, commessi dopo il Battesimo,
non ancora rimessi direttamente per mezzo dell'assoluzione. Il penitente deve
confessare tutti i peccati mortali certi.
I - Secondo la specie: per es. furto, omicidio,bestemmia, impurità, ecc.
II - Secondo il numero: cioè bisogna confessare quante volte è
stato commesso il peccato. Chi non ricorda il numero esatto dei suoi peccati,
deve accusarne il numero approssimativo, cioè quello più vicino
alla verità, indicando pressapoco quante volte alla settimana o al mese.
III - Secondo le circostanze che mutano la specie del peccato, in materia grave,
cioè quelle per le quali un'azione peccaminosa contiene la malizia di
due o più peccati mortali (specie mortale); per esempio un peccato impuro
se commesso da solo, ovvero con una donna (o uomo) libera o sposata, un furto
di una cosa se profana o sacra, ecc.
IV - Chi
ha avuto l'intenzione di peccare gravemente, e poi non l'ha attuata per qualche
ragione, è obbligato a confessare l'intenzione peccaminosi grave.
V - Chi sa di non essersi confessato bene per mancanza di dolore o di proposito
o di sincerità nel l'accusa dei peccati, deve rifare le confessioni mal
fatte e accusarsi dei sacrilegi commessi, incominciando dall'ultima confessione
ben fatta.
In questi casi è opportuno farsi aiutare dal confessore. Circa i peccati
dubbi si devono fare le seguenti considerazioni. Il dubbio può vertere:
a) circa il peccato stesso: se è stato commesso o no;
b) circa la gravità del peccato: se è stato un peccato mortale
o veniale;
c) circa la confessione: se quel peccato mortale è stato confessato o
no.
VI - Chi senza malizia tralasciò o dimenticò un peccato mortale,
ha fatto una buona confessione, può andare lo stesso alla comunione;
però gli rimane l'obbligo grave di confessare quel peccato alla prima
confessione, qualora tornasse con chiarezza nel suo ricordo. Si deve tenere
presente che l'obbligo di confessare tutti i peccati mortali è del penitente,
non del confessore,
il quale però, per motivo di carità, talvolta è tenuto
ad interrogare, ma i peccati mortali devono essere confessati anche se il sacerdote
confessore non fa nessuna domanda.
VII - Le cause più comuni che scusano dall'integrità della confessione
Esistono delle situazioni che possono scusare dall'integrità della confessione.
In questi casi i peccati mortali sono rimessi indirettamente mediante l'infusione
della grazia santificante, e devono essere accusati nella prima confessione
in cui non esisterà più la causa scusante. E' chiaro che chi riceve
l'assoluzione senza l'integrità della confessione, affinché questa
sia valida ed efficace, è necessario che il penitente abbia compiuto
interiormente gli altri atti richiesti per la validità della confessione.
a) I moribondi
Si può
e si deve assolvere assolutamente ogni moribondo che ha dato, in qualche maniera,
un segno di pentimento, anche se non può fare una confessione integra.
Si può assolvere sotto condizione ("se sei capace" oppure "se
vivi") un tale quando si dubita della sua morte reale. A questo proposito
è opportuno ricordare quanto prescrive il Can. 976: "Ogni sacerdote,
anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente
e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi
censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato".
L'assoluzione collettiva in pericolo di morte
Si può impartire l'assoluzione collettiva senza la previa confessione
individuale, quando è imminente un pericolo di morte e al sacerdote o
ai sacerdoti non sia sufficiente il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli
penitenti (Cfr. Can. 961, par. 1 n. l°). L'assoluzione
collettiva in caso di grave necessità Cfr. rito per la riconciliazione
di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale (p. 49).
b)
I muti
I muti che non possono fare la confessione integra con segni, devono manifestare
in qualche modo il pentimento e così a loro si può impartire l'assoluzione
sacramentale. Essi non sono tenuti a scrivere i peccati, perché è
un mezzo straordinario, e il penitente non è tenuto ad usare i mezzi
straordinari. E' consigliabile però che lo facciano, per educare la loro
sensibilità spirituale.
c) I sordi
I sordi, che hanno l'uso della lingua, sono tenuti a confessare i propri peccati
come meglio possono, ma il confessore
non è tenuto ad interrogarli per procurare l'integrità della confessione,
per non violare la segretezza della confessione, se ci sono fedeli che possono ascoltare. E' opportuno
confessare i sordi in un luogo appartato, se è Possibile, per non dare
occasione ad altri di sentire i peccati.
d) Gli ignari della lingua del confessore
Chi non conosce la lingua del confessore non è tenuto a confessarsi per
mezzo dell'interprete; può tuttavia farlo, evitando però gli abusi
e gli scandali (Cfr. Can. 990), e tenendo presente 1'obbligo da parte dell'interprete
di Osservare il segreto. Sono tenuti al segreto anche tutti coloro che, in qualche
modo, venissero a conoscenza dei peccati sentiti nella confessione di qualcuno
(Cfr. Can. 983, par. 2 e Can. 1388, par. 2). Chi non avesse a disposizione un
interprete, o non volesse usarlo, può manifestare al confessore con segni
il suo pentimento ed ottenere validamente e lecitamente l'assoluzione sacramentale
e poi può accostarsi alla Comunione.
3)
La confessione generale
La Confessione generale è la ripetizione delle confessioni di tutta
la vita o solo di un tempo determinato.
La Confessione generale può essere:
l - necessaria;
2 - utile;
3 - inutile e nociva.
1
- La confessione generale si deve ritenere necessaria quando si è certi,
moralmente, che alcune confessioni precedenti sono state invalide o sacrileghe.
Negli altri casi non si deve mai obbligare il penitente a fare la confessione
generale.
2 - La confessione generale si deve ritenere utile nei seguenti casi:
I - quando ci sono forti dubbi circa la validità delle confessioni precedenti;
II - in certe circostanze particolari della vita: per umiltà, per devozione
e per il desiderio di una maggiore purificazione dell'anima davanti a Dio;
III - in occasione degli esercizi spirituali è opportuna la confessione
generale parziale: dall'ultima confessione generale oppure di un anno.
3
- La confessione generale si deve ritenere inutile o addirittura nociva, e quindi
si deve proibire, quando i fedeli sono ansiosi o inclini allo scrupolo.
4 - La confessione generale si deve fare dopo una diligente preparazione, scrivendo
magari i peccati su un foglio di carta (che dopo l'accusa deve essere stracciato)
oppure chiedendo l'aiuto al confessore.
9) L'Assoluzione Sacramentale
l)
Nozione
1 - L'assoluzione sacramentale è la forma del Sacramento della Penitenza
(Conc. Trid. sesso XIV, c. 3, DS 1673 e 1704; C.C.C. 1480 - 1484).
Ogni sacramento è formato da tre elementi: la materia, la forma e il
ministro.
Per la Confessione Sacramentale:
- la materia (quasi-materia) è l'insieme degli atti del penitente (dolore,
proposito, accusa e soddisfazione), che abbiamo visto;
- la forma, che ora vogliamo esaminare, è l' assoluzione sacramentale;
- il ministro, di cui parleremo in seguito, è il sacerdote confessore.
L'assoluzione
sacramentale sono le parole, stabili te dalla Chiesa, che il sacerdote confessore
pronuncia sul fedele pentito: unisce così la forma alla materia, costituendo
il segno sacramentale, ovvero il sacramento, che, per volontà di Cristo,
concede il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo.
2 - L'assoluzione sacramentale deve essere impartita secondo quanto è
stabilito nel libro liturgico "Rito della Penitenza", pubblicato dalla
Sacra Congregazione per il Culto Divino del 7 Marzo 1974, tradotto dalla Conferenza
Episcopale Italiana e reso obbligatorio dal 21 Aprile 1974, come abbiamo visto
nel settimo capitolo della celebrazione della Confessione sacramentale.
3
- L'assoluzione sacramentale completa si esprime con la seguente formula: "Dio,
Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte
e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione
dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la
pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio + e dello
Spirito Santo".
Il penitente risponde: "Amen" .
L'essenza
dell'assoluzione sacramentale si ha nelle seguenti parole: "lo ti assolvo
dai tuoi peccati".
4 - L'assoluzione sacramentale deve essere impartita oralmente, pronunciando
le parole stabilite sul
penitente presente in persona. Non è necessario che egli senta le parole
pronunciate dal sacerdote ma è molto
opportuno, specialmente se si tratta di una persona incline allo scrupolo.
Se il penitente si allontana dal confessionale prima di ricevere l'assoluzione,
può essere assolto, se è ancora nelle vicinanze del confessionale.
5 - Al penitente debitamente pentito si deve dare l'assoluzione.
Per una giusta causa si può dare l'assoluzione sotto condizione di qualche
circostanza di passato o di presente, ma mai di futuro, per non esporre il sacramento
al pericolo di invalidità.
Per es. se vivi, se sei capace di ricevere il sacramento, se si dubita della
sufficienza della materia confessata, ecc.
Nell'impartire l'assoluzione non è necessario esprimere con le parole
la condizione, come nel Battesimo e nell'Unzione degli Infermi: è sufficiente
l'intenzione, e lo stesso dicasi anche quando si assolve da una censura.
2) Effetti dell'assoluzione sacramentale
Con l'assoluzione pronunciata sul fedele pentito si conclude la celebrazione
del Sacramento della Penitenza, il quale, supposta la sua validità ed
efficacia, produce i seguenti effetti.
1 - L'effetto principale del Sacramento della Penitenza è la riconcilazione
dei peccatore con Dio.
2
- Con una buona confessione vengono rimessi, direttamente o indirettamente tutti
i peccati mortali: direttamente, quando per quei peccati ci sono stati tutti
gli atti del penitente e l'assoluzione; indirettamente, quando per qualche peccato
mortale dimenticato, ci sono stati gli atti del penitente e l'assoluzione, non
esplicitamente ma implicitamente.
E' possibile che non vengano rimessi tutti i peccati veniali, perché
per questi mancano gli elementi richiesti per il perdono.
3 - Con la remissione dei peccati mortali (e veniali) viene rimessa anche la
corrispondente pena eterna e anche una parte (non completamente) delle pene
temporali dovute per peccati mortali o per peccati veniali.
4
- Viene restituita la grazia santificante, se era stata perduta oppure viene
accresciuta se era rimasta.
5 - Viene conferita anche la grazia sacramentale, ovvero quell'insieme di doni
spirituali, che ci aiutano a produrre frutti di penitenza e ad evitare in avvenire
i peccati.
6 - Vengono recuperati (rivivono) tutti i meriti perduti con il peccato mortale.
7 - Il sacramento della penitenza, inoltre, produce, come effetto secondario,
grande pace e serenità di coscienza e forte consolazione dello spirito.
10) Il Ministro della Confessione Sacramentale
1)
Il ministro della Confessione Sacramentale è il confessore: può
esercitare tale ministero solo il
sacerdote (Can. 965; Cfr. Conc. Trid. sesso XI Cap. 6, DS. 1684, 1710).
Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro confessore
abbia:
l - la potestà di ordine, che riceve con la valida ordinazione sacerdotale;
2 - la facoltà di esercitare sui fedeli la potestà sacramentale
ricevuta nell'ordinazione (Can. 966 par. I).
Il ministro confessore può ricevere tale facoltà:
I - dallo stesso diritto oppure
II - dalla competente autorità, a norma del Can. 969 (Can. 966, par.
2).
l
- Ricevono la facoltà di esercitare sui fedeli la potestà sacramentale
della confessione dallo stesso diritto:
a) Il Romano pontefice, per tutto il mondo;
b) I Cardinali, per tutto il mondo;Nessun Vescovo diocesano può muovere
loro alcuna opposizione.
c) I Vescovi, per tutto il mondo, a meno che un Vescovo diocesano non si opponga;
d) In forza dell'ufficio per la loro competenza e anche per tutto il mondo,
a meno che l'Ordinario del luogo, in caso particolare, non ne abbia fatto divieto:
- l'Ordinario del luogo (Can. 368 e 134);
- il Canonico penitenziere (Can. 308);
- il Parroco (Can. 519) e comparati (Cann. 540 e 543);
- chi fa le veci del parroco, per es. l'Amministratore parrocchiale (Cfr. Cann.
539 - 544);
- il Rettore del seminario, a norma del Can.262;
- il Cappellano (Cann. 564 - 572);
- I Superiori religiosi competenti per la loro competenza e anche per tutto
il mondo, a solo limitatamente i religiosi dell'Istituto (Can. 967, par. 3);
- ogni Sacerdote, anche se privo della facoltà di
ricevere la confessione, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti
che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando
sia presente un sacerdote approvato (Can. 976).
II - Il ministro confessore può ricevere la facoltà di esercitare
sui fedeli la potestà sacramentale dalla competente autorità
a) Dall'Ordinario del luogo di incardinazione o di domicilio, entro i limiti
della competenza del delegante (Can. 969, par. I).
Chi gode tale facoltà può confessare in tutto il mondo a meno
che un Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto.
(Can. 967, par. 2).
b) Dai superiori religiosi competenti, entro i limiti della loro competenza.
Chi ha ricevuto tale facoltà può confessare in tutto il mondo
solo i religiosi dell'Istituto, a meno che un Superiore maggiore non lo vieti
:per i suoi sudditi (Can. 969, par. 2 e Can. 967, par. 3).
La facoltà di ricevere abitualmente le confessioni deve essere concessa
solo ai sacerdoti idonei (Can. 970); per un tempo indeterminato o determinato
(Can. 972) e per i'scritto (Can. 973).
2)
Quando cessa la facoltà di confessare
La facoltà di confessare cessa:
1 - quando scade il tempo, se la facoltà è stata concessa per
un periodo determinato;
2 - quando, per una causa grave, viene revocata dalla competente autorità,
che l'ha concessa (Can. 974,par. 1 e par. 2);
3 - quando si perde l'ufficio: con lo scadere del tempo prestabilito, per raggiunti
limiti di età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione
e anche per privazione (Can. 184, par. 1);
4 - quando avviene l'escardinazione;
5 - quando si perde il domicilio;
6 - quando il sacerdote è stato colpito da censura canonica (Cfr. Can. 1331 e 1335);
7 - "l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento
del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte" (Can.
977). Affinché si verifichi la fatti specie proibita dalla suddetta legge
si richiede:
- un complice maschio o femmina;
- un peccato grave, esterno, certo;
- soggettivamente e .oggettivamente;
- da ambo le parti;
- solo contro il sesto comandamento.
Il
sacerdote che assolve il complice, a norma del Can. 977, incorre nella scomunica
"latae sententiae" riservata alla Sede Apostolica (Can. 1378, par.
I).
8 - Se un sacerdote ha ricevuto la facoltà di confessare sia dal suo
vescovo di incardinazione che dal vescovo di domicilio e uno di essi revoca
tale facoltà, il sacerdote continua a poter confessare validamente in
tutto il mondo in forza della facoltà ricevuta dall'altro vescovo. Non
può confessare solo nella diocesi del vescovo che ha revocato la facoltà.
3)
Cessata la facoltà di confessare
Quando è cessata la facoltà di confessare, il sacerdote per sé
non può più validamente assolvere i peccati dei penitenti.
Però se il sacerdote non si accorge che gli è scaduta la facoltà
di confessare e continua il ministero, in quei casi la Chiesa supplisce (la
Chiesa concede a lui la facoltà dal diritto) la suddetta facoltà
in due circostanze:
1 - In caso di errore comune
a) di fatto
b) di diritto
2 - In dubbio positivo e probabile
a)
di diritto
b) di fatto
l
- In caso di errore comune
a) di fatto
L'errore comune è da parte dei fedeli. Il dubbio positivo e probabile
invece è nel sacerdote confessore. L'errore comune di fatto, a differenza
di quello privato o non comune, si configura quando in luogo, pubblico ed esterno,
o in una comunità, il sacerdote esercita il ministero della confessione
senza avere la debita facoltà, e tutti, anche moralmente intesi, o una
gran parte di essi, in realtà (di fatto) errano (pensano che egli abbia
la facoltà) o hanno una conoscenza inesatta circa la facoltà richiesta
al sacerdote per confessare.
b) In caso di errore comune di diritto
L'errore comune di diritto si verifica quando si determina una circostanza di
carattere pubblico ed esternO, capace di trarre in errore un buon numero di
fedeli, anche se in realtà essi sono pochi. Non si esige che molti di
fatto sbagliano; basta la possibilità; così che si dà l'errore
comune anche con una sola persona presente. Per esempio in chiesa c'è
solo il sacerdote e il penitente.
2 - In dubbio positivo e probabile
a) di diritto il dubbio positivo e probabile sta nel sacerdote confessore.
Il dubbio è positivo se è fondato su delle reali ragioni, che
tuttavia non danno la certezza. Se non esiste alcuna ragione, si ha il cosiddetto
dubbio negativo, che non è sufficiente, poiché coincide sostanzialmente
con l'ignoranza.
Il dubbio è probabile se le ragioni sono di una certa serietà,
anche se contraddette da ragioni opposte altrettanto serie.
Il dubbio positivo e probabile è di diritto quando riguarda l'esistenza
della legge, oppure la sua interpretazione, il suo contenuto, il suo ambito.
Per esempio l'estensione della norma in quel dato senso è discussa tra
gli stessi canonisti.
b) Il dubbio positivo e probabile è di fatto quando riguarda il fatto
concreto di una particolare circostanza. Per esempio se la facoltà di
confessare sia scaduta o no; se un fedele è realmente in pericolo di
morte; se un determinato luogo appartenga al territorio di una parrocchia o
di un'altra.
Concludendo:
1 - Nell' errore comune
a) di fatto
b) di diritto
2 - Nel dubbio positivo e probabile
a) di diritto
b) di fatto
La
Chiesa supplisce la facoltà di confessare richiesta dal can. 966, che
manca nel sacerdote, che esercita tale ministero. (Cfr. can. 144)
E' lecito provocare deliberatamente l'errore comune?E' lecito purché
vi sia una causa grave e proporzionata, in rapporto al bene di una comunità
ecclesiale o di un gruppo di fedeli. Secondo alcuni, sarebbe sufficiente il
fatto che, in un giorno di domenica o di festa di precetto o anche in una circostanza
straordinaria dei fedeli desiderassero confessarsi, e mancasse un altro sacerdote
o fosse difficile provvedere diversamente.(Cfr. Chiappetta, Prontuario, p. 1187).
11) I doveri del sacerdote nella Confessione Sacramentale
Il sacerdote, come rappresentante di Gesù Cristo e ministro del Sacramento della Penitenza, deve adempiere con piena responsabilità i suoi doveri di Padre, Medico, Maestro, Giudice e mantenere il segreto del "Sigillo sacramentale". (Cfr. C.C.c. 1461-1467).
1) Il dovere di Padre (Rappresenta la paternità e la bontà di Cristo)
1
- Nella confessione sacramentale il. sacerdote deve essere soprattutto padre,
al quale il penitente può aprire con piena confidenza il proprio cuore.
Come padre egli accoglie in nome di Dio tutti i figliuoli pentiti, rigenerandoli
alla vita della grazia.
Per compiere adeguatamente questo dovere egli deve sforzarsi di vivere santamente
e di mettere in pratica tutti quegli insegnamenti che la Chiesa dà ai
confessori.
2
- Prima di tutto, quando il sacerdote si accinge al ministero della Confessione
Sacramentale deve pro
curare di essere in grazia di Dio. Sarebbe una cosa stridente se colui che è
scelto per distribuire la grazia santificante, proprio lui non la possedesse.
3
- Si ricordi il sacerdote confessore che per la lecita amministrazione dei sacramenti
si esige lo stato di grazia. Chi pertanto è chiamato al confessionale
e sa di essere in peccato mortale, procuri di acquistare la grazia con un atto
di dolore perfetto, anche senza la Confessione Sacramentale (non sempre possibile
in quel momento), che, invece, è prescritta prima della celebrazione
della S. Messa con le relative eccezioni a norma del Can. 916.
4
- Il confessore, se è visto in faccia, accolga il penitente con il sorriso
sulle labbra, per ispirargli fiducia e confidenza e, all'inizio, nel decorso
e nella conclusione della confessione, sia sempre gentile, comprensivo, misericordioso
e caritatevole. In nessuna maniera gli manifesti segni di fretta, di tedio o
di impazienza e, mai, durante il colloquio, lo tratti male e lo offenda, anche
se il penitente dovesse assumere un contegno poco rispettoso.
5
- Il confessore, dopo il saluto di rito e aver sentito da quanto tempo il penitente
non si confessa, incominci subito il dialogo solo se vede che lui si trova in
difficoltà ad iniziare, altrimenti lo lasci parlare.
Se necessario, per dovere di carità, lo aiuti a fare l'esame di coscienza
e a confessare bene tutti i peccati, specialmente i più gravi, adeguando
il suo intervento alla persona che gli parla.
6 - L'interrogazione, quando è richiesta, sia breve e si riduca all'
essenziale soltanto. Si evitino domande inutili, curiose o peggio indiscrete,
che non servono per la confessione.
7 - Quando il sacerdote si accorge che nella confessione vi è anche uno
sfogo da parte del penitente, cerchi di ascoltare pazientemente in silenzio.
8 - Il confessore non permetta mai che il penitente racconti tanti particolari
inutili, specialmente quando si tratta di materia delicata o riferisca i peccati
altrui.
9 - Né con le parole, né con gli atteggiamenti, mai il confessore
faccia capire al penitente di meravigliarsi, perché è stato lungo
tempo lontano dalla confessione, né per la gravità o qualità
o quantità dei peccati che accusa. .
10 - Il confessore e il penitente parlino sottovoce, in modo tale da non essere
sentiti da eventuali persone vicine.
11 - Tutti i sacerdoti, specialmente i parroci e gli altri pastori di anime,
siano sémpre pronti ad ascoltare la Confessione Sacramentale dai fedeli,
quando la chiedono" ragionevolmente". Si faciliti l'amministrazione
di questo sacramento e sia data loro l'opportunità di accostarsi alla
confessione individuale, stabilendo, se possibile, anche un orario (Cfr. Can.
986).
12 - Il confessore tratti con affabilità il penitente, chiunque sia,
in modo tale da suscitare in lui sentimenti di simpatia e di fiducia tali da
spingerlo a tornare ancora a confessarsi da lui, perché ha trovato in
lui un vero padre spirituale.
13 - Il confessore deve essere sempre un padre spirituale, una vera guida per
tutti i fedeli, che si accostano a lui nella Confessione Sacramentale.
Egli eserciterà la direzione spirituale, più o meno, secondo che
le varie anime sentono di aprire, più o meno, il loro spirito a lui per
ottenere benefici effetti spirituali.
14 - Si può fare una distinzione tra confessione e direzione spirituale
propriamente detta.
Nella prima si tratta dell'accusa dei peccati, non escludendo mai, anche in
questa, certe riflessioni e osservazioni da parte del sacerdote; nella seconda
si esaminano in una forma più dettagliata non solo i peccati, ma anche
le loro cause e inoltre le inclinazioni, il carattere, le abitudini contratte,
le tentazioni e tutta la vita
del penitente, per trovare i veri rimedi, quelli che mirano alla radice stessa
del male, per indirizzarlo sulla via della perfezione cristiana.
15 - La direzione spirituale propriamente detta si può fare durante la
confessione, ma è più opportuno tenerla a parte, specialmente
se ci sono altri fedeli che aspettano per confessarsi.
16 - Nella direzione spirituale il sacerdote deve curare di essere pieno di
carità, scienza e prudenza; il fedele deve vedere N.S. Gesù Cristo
nella persona del direttore; avere in lui la massima fiducia e docilità
nell'ascoltare e seguire i suoi consigli, aprirgli completamente il suo animo,
affinché egli possa trovare proprio per lui le vie giuste per un vero
progresso spirituale. Nella direzione spirituale, infine, bisogna evitare ogni
esagerata familiarità e il cambiare troppo facilmente il padre spirituale.
(Cfr. Leone XIII, Ep. "Testem bene volentiae", 22-1-1899; Conc. Vat.
II, "Presbyterorum Ordinis, 18 e "Optatam totius", 3 e 8).
2)
Il dovere di Medico (Rappresenta Cristo, medico delle anime)
1 - Il confessore, come medico delle anime, deve cercare di conoscere possibilmente
lo stato d'animo soggettivo, spirituale, psicologico e fisico del penitente,
per comprendere la causa dei mali della sua anima, per
consigliare i relativi rimedi specifici sia naturali che soprannaturali e impedire
così la ricaduta nel peccato.
2 - Il confessore come medico, secondo i casi, è tenuto a disporre bene
a ricevere efficacemente il sacramento, coloro che vede incerti nelle disposizioni.
Quando invece trova qualcuno non veramente disposto, lo istruisca per prepararlo
a differire, eventualmente, l'assoluzione. Quando, infine, ritiene inutile o
impossibile ogni istruzione, allora è il caso di lasciare in buona fede
il penitente.
3 - Quando il confessore si accorge che il penitente ha bisogno di un grave"
intervento chirurgico" spirituale, per fargli cambiare vita, non abbia
paura di suggerirglielo, però solo se ritiene che questi abbia la capacità
di affrontarlo.
4 - Il confessore badi a non imporre penitenze strane o non proporzionate alle
forze del penitente.Tali penitenze siano adatte alle sue capacità: siano
semplici e facili da compiersi. Non pensi di correggere il penitente con la
qualità e quantità delle penitenze.
3)
Il dovere di Maestro (Insegnare la dottrina di Cristo e della Chiesa)
1 - Il confessore per compiere adeguatamente il suo dovere di maestro delle
anime deve possedere la scienza sufficiente per istruire i penitenti nella dottrina
della Chiesa, avere la massima prudenza e condurre una vita santa. "Infatti
le labbra del sacerdote devono custodire la scienza, e dalla sua bocca si ricerca
l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti"
(Mt. 2,7)."Guai a voi, guide cieche... ' (Mt. 23, 16).
2 - Il confessore
deve avere la scienza sufficiente per sciogliere i casi ordinari che capitano
e per poter essere pronto a rispondere esattamente alle eventuali domande dei
penitenti.
3 - Il confessore ha il dovere grave di trovare il tempo per rivedere "frequentemente"
la materia studiata a suo tempo specialmente in merito alla dogmatica, alla
morale e al diritto canonico, per essere competente nel suo ministero. Egli
deve aggiornarsi continuamente.
4 - Il confessore
ha l'obbligo di istruire i penitenti che non conoscono le verità essenziali,
richieste per una fruttuosa recezione del sacramento.
5 - Il confessore ha l'obbligo di illuminare le coscienze erronee circa la dottrina
della Chiesa, specialmente
su ciò che è peccato o non peccato, peccato
grave o veniale, in modo particolare quando questo errore causa un grave danno
spirituale a sé o agli altri e quando il silenzio del confessore possa
ingenerare un grave danno al bene comune o ad un terzo.
6 - Il confessore può omettere l'istruzione:
I - quando da questa non vi è da aspettarsi alcuna utilità e l'omissione
di essa non nuoce né al penitente né agli altri;
II - quando, anche se tornasse di danno a qualcuno, si prevede che il penitente
non ascolterà;
III - quando il danno è maggiore dell'utilità. Per esempio si
può omettere l'istruzione circa l'invalidità ignorata di un matrimonio,
se ne risulta un grave danno ai figli;
IV - quando vi è il dubbio se l'istruzione sia richiesta o no. Ordinariamente
si può omettere, però mai si dia l'assoluzione senza aver suggerito
prima almeno un breve pensiero spirituale.
7
- Il confessore deve usare la massima prudenza:
I - nel fare le interrogazioni, tenendo presente il tipo di penitente che ha
davanti, considerando di lui l'età, il sesso, la condizione, ecc. (Cfr.
can. 979);
II - nel giudicare sulla moralità e gravità dei pecca ti accusati;
III - nel
suggerire i rimedi, affinché il penitente si
emendi dai suoi mali spirituali, togliendo la
causa delle ricadute;
IV - nel dare i consigli per i diversi casi presentati;
V - nell'imporre la penitenza, considerando non solo il numero dei peccati,
la loro qualità e la loro gravità, ma anche le capacità
spirituali del penitente;
VI - nel ricevere la confessione delle donne, dei fanciulli, degli adolescenti
e degli handicappati, specialmente quando si tratta di materia delicata sul
sesto e il nono comandamento;
VII- nel dare, differire o negare l'assoluzione sacra mentale.
4) Il dovere di Giudice (formarsi un giudizio sui peccati e sulle disposizioni del penitente)Il confessore prima di assolvere deve, come giudice, formarsi un prudente giudizio sul penitente, ricordando il principio di attenersi alle parole del medesimo.
Il
confessore deve giudicare:
1 - se quelle cose accusate dal penitente sono, oggettivamente o almeno soggettivamente,
peccati; perché chi assolve solo materia insufficiente rende invalido
il sacramento;
2 - se i
peccati accusati sono mortali o veniali;
3 - di quale specie morale sono i peccati accusati: bestemmia, omicidio, furto,
impurità, ecc.;
4 - la quantità dei peccati accusati, entro il limite del possibile;
5 - se il penitente ha le disposizioni sufficienti per ricevere validamente
l'assoluzione. In caso di dubbio, il confessore deve formarsi una coscienza moralmente
certa, interrogando il penitente. Quando si tratta infatti della validità
dei sacramenti, bisogna seguire la parte più sicura;
6 - non si richiede che il confessore, mentre assolve, si ricordi tutti i peccati
ascoltati, basta un giudizio complessivo. Il confessore, per formarsi un prudente
giudizio sul penitente, talvolta deve interrogarlo per dovere di giustizia o
di carità:
1 - quando, da tutto l'insieme, il confessore ritiene che il penitente colpevolmente
o meno non abbia fatto una confessione integra;
2 - quando il confessore non conosce gli elementi necessari per un giudizio
circa la qualità dei peccati, la gravità, il numero e le circostanze
che mutano la specie;
3 - quando il confessore dubita seriamente delle disposizioni interiori necessarie
nel penitente.
4 - Nel fare
queste domande, per sé necessarie, egli deve tener presente la personalità
del penitente che ha davanti l'opportunità e l'utilità che ne
possono derivare. Si attenga allo stretto necessario, evitando ogni riprovevole
curiosità. Interroghi con la massima prudenza, considerando il tempo
e il modo più conveniente.
Nel trattare, infine, il tema della castità sia sommamente prudente.
Quando è necessario, interroghi incominciando con espressioni generiche,
per scendere poi ai particolari, considerando lo stato, l'età, il sesso
e la capacità razionale del penitente, attenendosi, in materia, sempre
agli insegnamenti del magistero della Chiesa.(Cfr. can. 979 e le "Norme"
emanate dalla Congregazione del S. Ufficio, il16 maggio 1943).
5 - Il codice
di diritto canonico avverte il confessore per un caso particolare.
"Colui che confessa di aver falsamente denunziato un confessore innocente
presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato
contro il sesto comandamento del Decalogo (previsto nel can. 1387), non sia
assolto se non avrà prima ritrattato formalmente la falsa denuncia (cioè
deve, per iscritto, comunicare all'autorità ecclesiastica che la sua
denuncia è completamente falsa) e non sia disposto a riparare i danni
se ve ne siano" (Can. 982).Il confessore deve inoltre ricordare che, "chi
falsamente
denuncia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al can.
1387, incorre nell'interdetto "latae sententiae" e, se sia chierico,
anche nella sospensione" (can. 1390, par. 1).
5) Il dovere di mantenere il segreto del "Sigillo Sacramentale"
1
- La nozione del sigillo sacramentale
Il sigillo sacramentale è l'obbligo di mantenere per sempre (anche dopo
la morte del penitente e senza alcuna eccezione per nessun motivo per quanto
grave sia) sotto rigoroso segreto ciò che è stato rivelato nella
Confessione Sacramentale e la cui manifestazione potrebbe rendere odiosa la
confessione.
2
- L'obbligo del sigillo sacramentale
I - L'obbligo del sigillo sacramentale deriva esclusivamente da ogni e sola
Confessione Sacramentale, cioè fatta per ottenere l'assoluzione. Rimane
quest' obbligo anche quando la confessione è nulla o sacri lega o da
quella a cui è stata negata l'assoluzione.
II - L'obbligo è di diritto divino naturale: obbliga sempre e gravemente
per causa di religione (per riverenza al sacramento) e di giustizia (violazione
di un segreto commesso).
III - L'obbligo è di diritto divino positivo, almeno implicito:
Gesù Cristo infatti ha istituito il Sacramento come giudizio di foro
interno con l'obbligo della confessione segreta.
IV - L'obbligo è di diritto ecclesiastico e si trova nel Conc. Lat. I
cap. 21, DS. 814 e nei Cann. 983 e 384.
V - In materia del sigillo sacramentale non è lecito usare l'opinione
probabile: bisogna seguire la parte più sicura, perch&ea