MaM
Messaggio del 25 novembre 1989:Cari figli, da anni io vi invito attraverso i messaggi che vi do. Figlioli, attraverso i messaggi desidero creare un bellissimo mosaico nei vostri cuori, affinché io possa offrire ognuno di voi come un'immagine originale a Dio. Perciò, figlioli, desidero che le vostre decisioni siano libere davanti a Dio, perché Egli vi ha dato la libertà. Pregate, dunque, affinché possiate decidervi solamente per Dio, senza alcuna influenza satanica. Io prego per voi al cospetto di Dio e chiedo il vostro abbandono a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!

Relazione sintetica sulle vicende giudiziarie relative alla Madonnina di Civitavecchia (Avv. B. Forestieri)

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Come da richiesta di Sua Eccellenza mons. Girolamo Grillo, svolgo una breve e sintetica relazione della vicenda giudiziaria che ha visti protagonista Fabio Gregori e la Madonnina. L’attività professionale di avvocato nel campo penale comporta, alcune volte, l’affrontare vicende di particolare gravità o complessità. Per conseguenza, al fine di rispettare il giuramento effettuato all’inizio della professione forense, consistente nell’adempiere ai doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione, l’avvocato deve, nel rispetto dell’impegno alla difesa del proprio Assistito e pure nel pieno rispetto delle norme deontologiche, essere in grado di utilizzare le sue conoscenze in materia giuridica senza farsi influenzare da agenti esterni quali l’opinione pubblica, con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che è chiamato ad esercitare nell’amministrazione della giustizia. Purtuttavia, la vicenda della Madonnina di Civitavecchia seppure «prima facie» scevra di qualsiasi elemento che consentisse di definirla grave o complessa, comportò, invece, non solo la necessità di approfondimenti nella materia squisitamente giuridica ma anche nel campo della medicina-legale.

L’insieme di alcuni elementi rappresentati dagli sviluppi giudiziaria della vicenda, dalla delicatezza delle questioni trattate, dall’atteggiamento dichiaratamente ostile assunto dalla Procura della Repubblica [da considerarsi più volte, ad avviso dello scrivente, in violazione alle norme concordatarie dei Patti Lateranensi] uniti al necessario prudente atteggiamento dell’Autorità Ecclesiastica comportò per il sottoscritto la consapevolezza di dover assistere professionalmente e congiuntamente sia la Famiglia Gregori sia - e senza aver mai ricevuto alcun mandato - Sua Eccellenza il Vescovo di Civitavecchia in persona e per Quanto Egli rappresenta.
La vicenda giudiziaria si è, inizialmente, snodata con una scansione temporale frenetica e con attività giudiziarie sicuramente eccessive.

A seguito della diffusione da parte dei mass media della notizia delle avvenute lacrimazioni della Madonnina avvenute nel giardino della casa di Fabio Gregori, la Polizia di Stato, in risposta ad una nota alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, richiedeva l’emissione di un provvedimento di perquisizione domiciliare.
In data 10 marzo 1995 in ottemperanza del decreto emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Civitavecchia vengono effettuate, contemporaneamente, da parte di Agenti, Ispettori ed Agenti della Polizia, le perquisizioni a casa dei 4 fratelli Gregori e della sig.ra Dell’Anno Enrica madre degli stessi. Per le perquisizioni vengono impiegati più di dieci poliziotti. All’esito della perquisizione non veniva rinvenuto assolutamente nulla.
A tale prima attività investigativa che, per quanto si dirà dopo, appare già sicuramente eccessiva tenuto conto sia del reato contravvenzionale di abuso della credulità popolare ipotizzato dalla Procura della Repubblica, sia di alcune prime attività di indagine svolte, seguiranno presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, in data 14 marzo 1995 l’interrogatorio di Gregori Fabio; in data 15 marzo 1995 gli interrogatori di Gregori Enrico, Gregori Pietro, Gregori Salvatore, Accorsi Anna Maria, Frasca Maria Caterina, Dott. Natalini Umberto, Morachioli Luigi, Dell’Anno Loredana, Brancaleoni Giuseppina, Murgia Aldo ed in data 16 marzo 1995 gli interrogatori di Padre Pablo, Rubolotta Fabio e Dell’Anno Luana. Sin dal primo atto di indagine Fabio Gregori, come i suoi familiari avrebbero potuto nominare un avvocato difensore di fiducia. Ma né Fabio Gregori né gli altri familiari ritennero di effettuare alcuna nomina di avvocato per il sol fatto che nella loro innocente ingenuità ritenevano di essere in presenza di un fatto miracoloso quale la lacrimazione della Madonnina, che certo non violava alcuna legge dello Stato.
Né la Procura della Repubblica o la Polizia di Stato invitano Fabio Gregori a nominare un difensore.
E così, in assenza di un difensore, la Procura della Repubblica va avanti senza neppure nominare un difensore d’ufficio, e senza iscrivere Fabio Gregori, i suoi fratelli o altri nel registro degli indagati, ed in data 27 marzo 1995, nomina consulenti tecnici nelle persone del Prof. Giancarlo Umani Ronchi, del Prof. Angelo Fiori e del Dott. Aldo Spinella cui in data 28 marzo 1995 conferisce, ai sensi dell’art. 359 c.p.p., l’incarico di accertare se le tracce ematiche presunte come riscontrabili sulla statua raffigurante l’effige della Madonna siano: a) riferibili a sangue umano; b) il sesso cui si riferisca il sangue; e) principali polimorfismi del DNA. Ai consulenti viene anche chiesto di accertare, previi esami radiologici eventuali strutture interne alla statua. La suddetta Consulenza Tecnica veniva effettuata come Consulenza del Pubblico Ministero e, in tale forma, l’indagato non doveva venire portato a conoscenza delle attività dei Consulenti. Sia consentito al sottoscritto, in questa sede, come già effettuato nelle carte processuali, avanzare una critica all’operato della Procura della Repubblica.
Orbene, sia per l’esiguità delle tracce di sangue sia per la delicatezza e, certamente, irripetibilità delle analisi, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto procedere con le forme dell’accertamento tecnico non ripetibile che consente all’indagato ed al suo difensore di nominare un proprio Consulente Tecnico di parte. Occorre, a questo punto, ricordare e sottolineare la circostanza che siamo nel 1995 e la «mappatura» del DNA non è ancora stata eseguita completamente. Solo nel corso dell’anno 2003 ossia ben otto anni dopo gli scienziati americani annunciano l’intervenuta individuazione di tutti i polimorfismi contenuti nel DNA. Ritornando alla vicenda giudiziaria, si arriva alla richiesta del P.M. dott. Larosa di sequestro preventivo della Madonnina ai sensi dell’art. 321 c.c.p. in data 6 aprile 1995. E in quella richiesta che si ipotizza, addirittura, il reato di associazione a delinquere!

Nella stessa data del 6 aprile 1995 il G.I.P. dr. Massimo Michelozzi emetteva il decreto di sequestro preventivo della Madonnina che veniva eseguito presso la casa del Vescovo. In data 7 aprile 1995 avviene la notifica del sequestro a Gregori Fabio che nomina difensore lo scrivente Avv. Bruno Forestieri. Ricordo ancora la telefonata che mi fece lo stesso giorno Fabio Gregori.
Mi trovavo il 7 aprile 1995 negli Uffici del Procuratore Antimafia di Catanzaro per presenziare al coordinamento delle attività di indagine relativamente ad un procedimento penale che mi vedeva impegnato come difensore nel capoluogo Calabro, quando venni raggiunto al telefono cellulare da Fabio Gregori che, con profonda angoscia, mi comunicava la notifica del sequestro della Madonnina - già eseguito il giorno prima. Cercavo di tranquillizzare Fabio Gregori ma alla luce dell’avvenuto sequestro, prendevo commiato dai miei interlocutori e riuscivo a prendere un volo aereo nel pomeriggio per rientrare a Civitavecchia ed iniziare a svolgere le attività difensive. La stampa nei giorni seguenti riportò frasi dell’allora Procuratore della Repubblica Dott. Albano che giustificò la richiesta di sequestro della Madonnina con la necessità di «evitare che ventimila invasati seguissero in pellegrinaggio una statua di gesso».
Ma la necessità di impugnare nel più breve tempo possibile il provvedimento di sequestro mi portò a depositare il 10 aprile 1995 l’istanza di Revoca del sequestro presso il Tribunale della Libertà di Roma ossia dopo soli tre giorni dalla notifica. Il termine di legge previsto per il ricorso al Tribunale della Libertà per impugnare un provvedimento di sequestro è di 10 giorni ma l’approssimarsi della Santa Pasqua mi spinse ad accelerare al massimo i tempi.
Con comunicazione della Cancelleria del 14 aprile 1995 il Tribunale della Libertà fissò l’udienza per la discussione del ricorso per il 21 aprile 1995.

Ma il 18 aprile 1995, subito dopo la Santa Pasqua, intervenne la revoca del sequestro da parte dello stesso P.M. che aveva richiesto il provvedimento con restituzione della Madonnina. Ovviamente, essendo intervenuto il dissequestro da parte dello stesso P. M. che lo aveva richiesto, all’udienza del 21.04.1995 il Tribunale della Libertà non poté far altro che prendere atto dell’intervenuto dissequestro.
L’intervenuto dissequestro e la sua motivazione avevano lasciato intendere che gli accertamenti investigativi avevano escluso qualsiasi manipolazione della Madonnina e lasciavano presagire la prossima definizione dell’iter giudiziario. Ma ecco che il 29 aprile 1995 Fabio Gregori, i suoi fratelli, un suo nipote minorenne e suo zio Pietro vengono raggiunti da un telegramma contenente l’invito a presentarsi per eseguire il prelievo del sangue disposto dalla Procura della Repubblica, da parte del Dott. Saladini.
Appena Fabio Gregori mi portò a conoscenza della predetta richiesta, convocai una riunione presso il mio studio con tutti i fratelli Gregori.
Illustrai a tutti i fratelli quale poteva essere il fine della richiesta e le insidie che si nascondevano dietro la stessa. In effetti, non avendo partecipato né io né un nostro consulente agli accertamenti ematici e considerata la esigua quantità di sangue che avrebbe impedito una qualsiasi contro-analisi di verifica, consigliai ai fratelli Gregori di non sottoporsi al prelievo. Ma, al di là di quanto sopra detto, vi era un altro e più rilevante problema da affrontare.
Mi riferisco alla presunta analisi del D.N.A. Da molti anni sui quotidiani o nelle trasmissioni televisive, si parla del D.N.A. Informazioni errate hanno portato a ritenere chiunque che, attraverso l’esame del D.N.A., si può identificare l’autore di qualsiasi reato.
Perché dico informazioni errate?
Per una serie di motivi.
Nel caso della Madonnina mi trovavo di fronte alle seguenti anomalie: non avevo potuto partecipare, attraverso un mio Consulente, all’esame del sangue prelevato sulla Madonnina e all’isolamento del D.N.A.; sulla stampa, precisamente sul quotidiano «L’Avvenire» di domenica 16.04.1995 era apparso in un articolo, non mai smentito, che riportava l’intervista al Prof. Umani Ronchi che affermava che né lui né il Prof. Fiori avevano ancora eseguito alcuna analisi, mentre con lettera del 07.04.1995 il Dott. Spinella della Criminalpol (il terzo Consulente del P.M.) aveva comunicato al Procuratore della Repubblica gli esiti preliminari degli esami stessi! In presenza di tali anomalie, considerato che all’epoca non era stata ancora eseguita la totale mappatura del D.N.A., e senza avere ancora i risultati finali degli esami, era abbastanza evidente che il prelievo del sangue ai fratelli Gregori poteva rivelarsi una trappola micidiale.
In effetti, debbo dire che la mia intuizione fu esatta. Solo dopo oltre un anno potei venire in possesso degli esami sul D.N.A. del sangue prelevato sulla Madonnina - sottoposti a segreto istruttorio - ed emerse che i Consulenti avevano isolati solo 5 polimorfismi comuni al 95% della popolazione mondiale. Ove fosse stato effettuato il prelievo del sangue a tutti i cittadini di Civitavecchia e confrontati i risultati con quelli del sangue della Madonnina, tutti sarebbero stati ritenuti compatibili! E si sa. È mestiere della stampa sensazionalizzare gli eventi. Ed un comune cittadino potrebbe effettuare una distinzione tra le parole compatibilità ed identità?

In poche parole, non potevo correre il rischio di far «sbattere» un innocente in prima pagina - in quanto Fabio Gregori, come il 95% dei cittadini di Civitavecchia poteva avere il sangue compatibile con quello della Madonnina - né, cosa ancora peggiore, potevo consentire di attaccare la Sacra Romana Chiesa e per Essa S.E. il Vescovo di Civitavecchia che aveva già dichiarato pubblicamente l’intervenuta lacrimazione nelle sue mani. Si imponeva quindi, una reazione sul piano giudiziario. All’esito del formalizzato rifiuto al prelievo del sangue, in data 30 maggio 1995 notificata a Fabio Gregori il 02.06.1995, il P.M. avanza al Giudice per le Indagini Preliminari, una richiesta di incidente probatorio «allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti delle persone di cui al provvedimento di quest’Ufficio del 18- 27.04.95, con conseguente comparazione dei polimorfismi genetici riscontrati nel materiale ematico esistente sulla statua raffigurante la Madonna e di cui alla Consulenza depositata il 27/05 scorso, l’eventuale identità delle tracce ematiche suddette».
Posso dire, che la mia intuizione difensiva con la quale avevo consigliato ai fratelli Gregori di non sottoporsi a prelievo ematico era risultata esatta per due motivi.
Primo, perché la consulenza sul sangue prelevato sulla Madonnina era stata depositata, e quindi eseguita, un mese dopo la richiesta di prelievo del sangue ai fratelli Gregori. E, secondo, perché si voleva verificare attraverso la Consulenza l’eventuale identità del sangue che non avrebbe mai potuto essere dichiarata [sia perché la mappatura dei polimorfismi e dei genotipi del D.N.A. è stata completata - forse neppure definitivamente -nell’anno 2003, sia perché con i soli cinque polimorfismi comuni al 95% della popolazione mondiale sarebbe sortito un giudizio di compatibilità], ma che avrebbe certamente concluso con un giudizio di piena compatibilità. La stampa avrebbe enfatizzato la notizia e Fabio Gregori e S.E. il Vescovo sarebbero diventati, rispettivamente, un imbroglione e un visionario!

NON POTEVO PERMETTERE LA MANIPOLAZIONE DELLA REALTÀ.

Ovviamente, più volte ho provveduto a relazionare sia S.E. il Vescovo sia la Commissione teologica al fine di portare a conoscenza le motivazioni delle mie perplessità e la scelta operata da Fabio Gregori e dai suoi fratelli che, comunque, si sarebbero sottoposti a qualsiasi esame a richiesta delle Autorità Ecclesiastica anche se, sicuramente, più inquisitoria di quella Giudiziaria Ordinaria.
Con provvedimento del 15 giugno 1995 il G.I.P. Dr. M. Michelozzi. Emetteva ordinanza di ammissione di incidente probatorio per l’udienza del 04.07.1995, riservando alla detta udienza di provvedere coattivamente al prelievo ematico dei fratelli Gregori, del loro zio Pietro e del figlio minore di uno dei fratelli. In data 03 luglio 1995, deposito, allora, memoria con la quale eccepisco che l’ordinanza di incidente probatorio è viziata da nullità assoluta ed illegittima per i seguenti motivi: 1a) NULLITÀ ex art. 178 lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 61 e 99 c.p.p. per omissione della notifica della richiesta del p.m. di incidente probatorio al difensore. lb) NULLITÀ ex art. 178 lett. a) con riferimento all’art. 21 c.p.p. per incompetenza per materia del G.I.P. presso il Tribunale;
lc) NULLITÀ ex art. 181 2° co. Lett. a) e 3° co. per omissione della specificazione della ragioni della rilevanza della prova per la decisione dibattimentale.
ILLEGGITTIMITÀ dell’ordinanza:
2a) ILLEGGITTIMITÀ per la violazione dei principi costituzionali in tema di libertà personale (art. 13 Cost.), in tema di prestazione personale (art.23 Cost.) in tema di diritto alla salute (art. 32 Cost.) anche in relazione alla libertà di fede religiosa (art. 19 Cost.) ed inesistenza di espressa norma processuale.
2b) ILLEGITTIMITÀ per violazione dell’art. 24 4° co. Cost. E quindi, faccio richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della compatibilità degli articoli 131, 224 e 378 del c.p.p. con l’articolo 13 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che i poteri coercitivi del Giudice e del P.M. debbano essere limitati agli Istituti Processuali relativi alla compressione del diritto di libertà già individuati dal codice di rito e degli artt. 220, e 359 del c.p.p. con l’art.24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che i due istituti dell’accertamento tecnico e della perizia non possano essere disposti per il confronto con le risultanze di altri precedenti accertamenti tecnici o perizie irripetibili disposte dal P.M. alle quali non sia stata posta in grado di partecipare il difensore dell’indagato o dell’imputato.
Il G.I.P. si riservava e con provvedimento del 20 luglio 1995, a scioglimento della riserva, il G.I.P. Dr.ssa Izzo, che sostituiva il G.I.P. Dr. Michelozzi, rigettava le mie eccezioni e rinviava al 3 ottobre 1995.
Il 03 ottobre 1995 si svolgeva l’udienza in Camera di Consiglio innanzi al G.I.P. per il richiesto incidente probatorio. Anche in tale udienza ribadivo le eccezioni già mosse e il G.I.P. Dr. M. Michelozzi.si riservava nuovamente in data 13 dicembre 1995, a scioglimento della riserva il G.I.P. accoglieva le mie eccezioni con trasmissione atti alla Corte Costituzionale. Il 9 luglio 1996, la Corte Costituzionale, accogliendo le mie eccezioni, dichiara illegittimità costituzionale dell’art. 224 del Codice di Procedura Penale, dichiarando, quindi, l’illegittimità della pretesa della Procura della Repubblica di procedere ad un prelievo coattivo del sangue.
A seguito del ritorno del fascicolo alla Procura di Civitavecchia, alla luce dell’inerzia investigativa, il 3 ottobre 1997 deposito la prima richiesta di archiviazione. Il procedimento a carico di Fabio Gregori sarà però tenuto in piedi senza alcun motivo sino al 16.10.2000 con ipotesi di reato gravissima quale l’associazione per delinquere! Ed è il G.I.P. Dr. Castaldo che nell’archiviare il procedimento, motivando il suo provvedimento afferma:
«Le lacrimazioni notate da altre persone informate sui fatti (e tra esse il Comandante della Polizia Municipale di Civitavecchia, agenti di Polizia penitenziaria e di Polizia di Stato) debbono ricondursi o ad un fatto di suggestione collettiva o ad un fatto soprannaturale su cui questa Autorità Giudiziaria nulla può dire in positivo o negativo, dovendosi di contro realisticamente escludere l’ipotesi delle dichiarazioni mendaci stante la difficile ipotizzabilità di accordi criminosi - tra l’altro anche pubblici ufficiali - che in buona parte non si conoscono tra loro», dando così atto della assoluta estraneità di Fabio Gregori da qualsiasi ipotesi di reato.

Non spetta al sottoscritto valutare la propria opera professionale, in quanto così facendo si correrebbero molti rischi. Ma, la difesa dell’onorabilità di S.E. il Vescovo e della Famiglia Gregori che ha portato allo scontro, che non esito a definire epocale, sostenuto con la Procura della Repubblica, ed i risultati raggiunti con l’archiviazione del procedimento, mi consentono di affermare con grande serenità di aver rispettato quel giuramento fatto all’inizio della mia professione nell’interesse superiore della Giustizia.
Civitavecchia, li 04.01.2005
Avv. Bruno Forestieri