ICI E CHIESA/ I falsi miti sui privilegi e sulle tasse

- int. Chiara Minelli

La Chiesa non paga l'Ici sui beni immobiliari: torna la vecchia polemica. L'avvocato CHIARA MINELLI spiega perché è una polemica scorretta nei metodi e nei modi

chiesa_sanpietro_statuaR400 Immagine d'archivio

Come già accaduto in passato, è scoppiata nuovamente la polemica sull’inesistente pagamento dell’Ici sugli immobili di proprietà della Chiesa. Il motivo è il ritorno dell’Ici, la tassa sulla prima casa (ora chiamata Imu), voluto dalla manovra del governo Monti. Si parla di un’evidente ingiustizia e favoreggiamento dello Stato nei confronti della Chiesa che in tal modo sfrutterebbe i cittadini italiani costretti a pagare una tassa a cui essa può comodamente fare a meno. Una campagna portata avanti da quotidiani come Il Fatto Quotidiano, il Partito radicale e gruppi che raccolgono su Facebook il sostegno di migliaia di partecipanti dietro a  slogan come “Non sai come pagare l’Ici? Venditi una casa e comprati una chiesa”  oppure “Vaticano pagaci tu la manovra finanziaria”. IlSussidiario.net ha parlato con la dottoressa Chiara Minelli, Professore straordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia. «Si tratta di una polemica – ci ha detto – scorretta nei metodi e nei modi che non tiene conto di alcune realtà legislative anche a livello europeo inoppugnabili». Aggiungendo: «Non si tratta di un privilegio ecclesiastico: ne godono infatti tutti gli enti non commerciali a condizione che siano utilizzati in modo esclusivo per alcune attività di utilità sociale».

Chi attacca ipotetici privilegi della Chiesa sul patrimonio immobiliare cita l’articolo 108 del Trattato europeo che indicherebbe l’esenzione di tali immobili come “palesemente ingiusta”. Citando anche una sentenza della Corte di Cassazione che dice che tali norme europee hanno rilievo costituzionale. È così?

I riferimenti normativi non sono, per la verità, precisi. La disposizione che avrebbe dovuto essere citata è l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) che vieta gli aiuti concessi dagli Stati, da cui derivi un vantaggio per alcune imprese, così da falsare la concorrenza. L’art. 108 Tfue è, invece, la norma che regola il procedimento per l’applicazione di tale disciplina. Più pertinente è il riferimento alla decisione della Corte di Cassazione, che, sia pure in modo incidentale, ha posto il problema della compatibilità con l’art. 107 Tfue di un’esenzione generalizzata dall’Ici per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, a prescindere dal tipo di attività esercitata. Come si vede, la confusione non manca. Ma, soprattutto, è il vero problema a non essere centrato. E cioè: che cosa giustifica l’esenzione dall’Ici, che la legge italiana prevede tanto per gli enti ecclesiastici quanto per ogni altro ente non profit?

Come i sindacati e altri centri culturali spesso di appartenenza di varie aree politiche, magari anche quelle che criticano l’esenzione dei beni ecclesiastici?

Esatto. E, infatti, il problema non è il carattere confessionale del soggetto esentato dall’imposta, quanto le sue finalità istituzionali. È la considerazione di queste finalità che giustifica l’esenzione.

Ci spieghi meglio queste finalità.

L’esenzione dall’Ici è motivata dal fatto che i soggetti che ne godono svolgono attività di carattere non economico o attività di carattere economico caratterizzata da utilità sociale, rese in favore della collettività o di categorie di persone bisognose o svantaggiate. Questa utilità sociale è una finalità che lo Stato stima, ed è ragionevole il fatto che lo Stato e gli enti locali riconoscano che il vantaggio arrecato alle fasce più deboli e all’intera comunità sia superiore al mancato introito fiscale. Quando non configuri addirittura un risparmio di risorse: il più classico è l’esempio della scuola o degli ospedali.

Si criticano però realtà come i ristoranti o gli alberghi gestiti da religiosi.

Certo, perché si ritiene che l’esenzione dall’Ici attribuisca un minor costo e, quindi, un vantaggio competitivo agli enti ecclesiastici rispetto a soggetti profit esercenti le medesime attività. Al riguardo, però, il problema è duplice. Da un lato, andrebbe dimostrata con rigore la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 107 Tfue per la configurabilità di un aiuto di Stato; dall’altro, anche a livello europeo la considerazione delle finalità perseguite dagli enti ecclesiastici nello svolgimento di tali attività potrebbe risultare dirimente.

Ci faccia un esempio per chiarire ulteriormente.

L’ospitalità a pagamento offerta da un convitto di suore a pellegrini o ai parenti di un paziente ricoverato in un vicino ospedale. Da un lato, appare difficile immaginare che il minor costo di gestione connesso all’esenzione dall’Ici costituisca un aiuto capace di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, così come richiesto dall’art. 107 Tfue. Dall’altro, l’ospitalità offerta dal convitto risponde a criteri ulteriori rispetto alla ricerca del profitto imprenditoriale. Proprio quelli che giustificano l’esenzione.

Ma a questo proposito si è fatto il caso di un ristorante gestito da religiosi a cui un comune avrebbe chiesto di pagare la tassa immobiliare  dicendo che i comuni possono fare a meno di aspettare un intervento a  livello nazionale in questi casi. Sostenendo in particolare che lo Stato  Vaticano deve pagare.

In che senso un contributo da parte del Vaticano? Se si tratta di  immobili dello Stato della Città del Vaticano stiamo parlando di  immobili di proprietà di uno stato sovrano che fa quel che  crede dei suoi immobili come lo fa lo Stato italiano. In ogni caso, per il patrimonio  ecclesiastico  vale il principio pattizio, che ha dunque un  rilievo  costituzionale per il nostro ordinamento, di assoluta
indisponibilità del patrimonio ecclesiastico. È un principio che non si tocca.

Insomma, ci si attacca a principi di fatto regolati molto bene dalla  Costituzione italiana.

Sembrano tutti riferimenti impropri che non tengono conto dell’assetto  laico e pluralista del nostro Stato.

Si dice anche che a godere di privilegi siano le Chiese di Spagna e  Italia per una precisa pressione politica. Negli altri Paesi europei come  ci si regola?

 

Le  legislazioni ecclesiastiche europee sono molte  diverse le une dalle altre, perché risentono ciascuna della  storia del rapporto tra Stato e  confessioni religiosi nelle differenti tradizioni nazionali.  Per giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo, riconosciuta unanimemente dalla dottrina, agli Stati viene lasciato un più ampio margine di apprezzamento nella materia della libertà religiosa.  In questo ambito la scelta di quale modello perseguire rientra pressoché integralmente nella sovranità nazionale. Vale a dire la Corte non ha il potere di determinare, censurare o intaccare il modello di relazioni ecclesiastiche e di disciplina del fenomeno religioso  dei singoli Stati. Per esempio la Corte  in più di un’occasione ha legittimato il sistema della tassa ecclesiastica obbligatoria  vigente in Paesi dell’Europa centro-settentrionale, come la Germania, l’Austria, alcuni cantoni della Svizzera, la Finlandia.  

 

In cosa consiste il sistema della tassa ecclesiastica?

 

In questi sistemi, i cittadini, che siano fedeli di determinate confessioni, debbono versare ogni anno un’aliquota del proprio reddito alla chiesa  di appartenenza. Un obbligo fiscale personale. Se il cittadino vuole  liberarsi dal pagamento di questa imposta deve dimettersi formalmente dalla chiesa, dando notizia al competente ufficio pubblico delle sue  dimissioni. Dunque la Corte non ha ritenuto di dover censurare regimi fiscali difficilmente assimilabili a quelli di altri paesi europei. Perché? Perché in ultima analisi ritiene spetti agli Stati la promozione  dei cambiamenti più opportuni in relazione all’evoluzione dei tempi e alle valutazioni che restano nella sovranità del legislatore nazionale.

 

Dunque si può dire a ragione che quanto viene asserito da chi attacca  questi cosiddetti privilegi ecclesiastici sia formalmente scorretto.

 

È un discorso scorretto nel merito e nel metodo. Tutti gli enti che  afferiscono al Terzo settore, che svolgano attività coerenti con i loro fini istituzionali, possono  beneficiare dei vantaggi fiscali in questione. Quello che sorprende è la tiepidezza con cui la maggior parte dei soggetti del non profit ha reagito di fronte alle ricorrenti campagne di stampa contro i “privilegi fiscali” di cui godrebbe la Chiesa cattolica. Forse, su questi temi – come si è fatto notare in un recentissimo convegno sul Terzo settore, che si è svolto nella mia università –  è mancata una capacità di reazione proporzionata alla virulenza di una campagna mediatica giocata sul pregiudizio e sulla falsità.

 

(Paolo Vites)







© RIPRODUZIONE RISERVATA

I commenti dei lettori

Ultime notizie di Vaticano

Ultime notizie